Con il decreto n. 59/2023 è stato istituito il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla gestione, alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Le imprese dovranno gestire, in maniera graduale, gli adempimenti dalla modalità cartacea a quella digitale attraverso il sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).
Al momento dell’iscrizione sarà richiesto il pagamento di un diritto di segreteria per ogni unità locale obbligata ad iscriversi ed il pagamento di un diritto annuale.

Soggetti coinvolti e scadenze:

1. dal 15.12.2024 ed entro il 13.02.2025
• Impianti trattamento rifiuti
• Trasporto di rifiuti
• Commercianti/intermediari di rifiuti
• Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
• Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
• Imprese /enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50
dipendenti) e delegati

N.B.: I produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti, i gestori e trasportatori professionali di rifiuti (escluso la categoria 2 bis), che dovranno invece iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025, saranno obbligati a gestire il registro cronologico di carico e scarico esclusivamente in modalità digitale, inclusa la vidimazione.
Questo registro potrà essere gestito autonomamente tramite propri software, oppure utilizzando i servizi di supporto offerti direttamente dal RENTRI.

2. dal 16.06.25 ed entro il 14.08.25
• imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
• imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50
dipendenti)

3.dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26
• imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
• produttori di pericolosi diversi da imprese o enti

Imprese/enti e produttori di non pericolosi (fino a 10 dipendenti)
• questi soggetti non sono tenuti al registro di carico scarico, ma può essere richiesta l’emissione del formulario al trasportatore in fase di programmazione di ritiro dei propri rifiuti.
• in alternativa, ci si dovrà registrare (procedura gratuita e diversa dall’iscrizione) al portale RENTRI per poter emettere, vidimare digitalmente e stampare il nuovo modello del formulario di identificazione, da fornire al trasportatore in fase di ritiro rifiuti.
• procedura da effettuare da chi trasporta i propri rifiuti previa iscrizione nella categoria 2bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Registro di carico e scarico

• fino il 13/2/2025 possono essere utilizzati i registri attuali; dopo questa data i registri non saranno più utilizzabili, anche se già vidimati e non terminati.
• dal 13/2/2025 e fino alla data dell’iscrizione (quindi solo per gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025) si deve utilizzare il nuovo modello cartaceo tramite la stampa format dal portale RENTI, vidimato in CCIAA territorialmente competente. (Leggi la notizia dedicata)

Al fine di rispettare tale termine, dal 4 novembre 2024 è disponibile il servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, servizio è accessibile attraverso il portale RENTRI (https://www.rentri.gov.it/it) e non richiede alcuna registrazione o iscrizione.
Dalla data di iscrizione al RENTRI (in base ai tre scaglioni temporali) non solo deve essere utilizzato il nuovo modello in forma digitale, ma anche vidimato digitalmente attraverso il RENTRI.

Non cambiano le tempistiche delle annotazioni di carico e scarico:
• per i produttori almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto o dallo scarico del medesimo
• per i trasportatori almeno entro 10 giorni lavorativi dall’effettuazione del trasporto
• per i recuperatori e smaltitori entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti

Formulario Identificazione Rifiuti
• fino al 13/2/2025 possono essere utilizzati i formulari cartacei attuali. Dopo questa data i formulari non saranno più utilizzabili, anche se già vidimati e non terminati.
• dal 13/2/2025 al 13/2/2026: nuovo modello cartaceo per tutti vidimato digitalmente (vidimazione disponibile dal 23 gennaio 2025).
• dal 13/2/2026: nuovo modello digitale per tutti i soggetti iscritti al RENTRI

Anche per quanto riguarda il formulario, oltre la grafica i formulari dovranno essere stampati in 2 copie: una copia resterà al produttore o detentore dei rifiuti, datata e firmata dal produttore e sottoscritta altresì dal trasportatore, un’altra sarà sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascerà una riproduzione al trasportatore.

Si ricorda, inoltre che la normativa consente alle imprese produttrici dei rifiuti di delegare la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti solo alle associazioni di categoria e che l’ufficio Ambiente & Sicurezza della CNA attraverso i propri servizi può supportare le imprese non solo per la vidimazione dei registri /formulari ma anche con l’utilizzo di uno strumento gestionale che consente in modo semplice, la tenuta del registro digitale nonché della gestione dei nuovi formulari. ma sono modificate alcune informazioni da inserire e il registro ha una nuova grafica un po’ diversa da quella precedente.

Per ulteriori informazioni contattare Ambiente & Sicurezza CNA Srl: Santini Raluca (tel. 0564/471217-e.mail : r.santini@cna-gr.it), Bigozzi Abramo (tel. 0564/471209- e.mail: a.bigozzi@cna-gr.it.)

 

 

 

 

 

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