L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 27 ottobre 2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito agli obblighi di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, richiamando l’attenzione delle imprese sulla necessità di avviare tempestivamente i percorsi formativi, in conformità a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

La principale indicazione riguarda proprio il momento in cui deve essere avviata la formazione. Il percorso formativo deve iniziare contestualmente alla costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione del lavoratore somministrato. Non è quindi più possibile interpretare il precedente termine di 60 giorni come un periodo durante il quale rinviare l’avvio della formazione.

Eccezione per le imprese del turismo e della ristorazione. È prevista una specifica deroga per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e attività similari, per cui è consentito completare il percorso formativo entro 30 giorni dall’assunzione, fermo restando l’obbligo di avviare tempestivamente la formazione.

Informazione sui rischi. Sempre prima dell’inizio del lavoro, un aspetto particolarmente importante riguarda l’obbligo di informazione previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2008.

Indipendentemente dai tempi necessari per completare la formazione, il datore di lavoro deve sempre fornire al lavoratore, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, adeguate informazioni sui rischi per la salute e sicurezza presenti in azienda, sulle procedure di prevenzione e sulle misure di protezione adottate.

Attenzione anche agli obblighi in caso di sospensione dell’attività. La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce inoltre chiarimenti sugli adempimenti necessari per ottenere la revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di lavoro irregolare, specificando le modalità di regolarizzazione degli obblighi formativi. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa può comportare conseguenze sanzionatorie per il datore di lavoro.

Cosa devono fare concretamente le aziende?

Alla luce delle indicazioni fornite dall’Ispettorato, è importante che le imprese adottino procedure organizzative precise per gestire ogni nuova assunzione.

In particolare, è necessario:

  • comunicare tempestivamente ogni nuova assunzione al consulente e/o al referente per la sicurezza;
  • attivare la formazione obbligatoria fin dal momento dell’assunzione;
  • conservare la documentazione relativa alla prenotazione e all’organizzazione dei corsi (e-mail, PEC, conferme di iscrizione e comunicazioni);
  • completare la formazione entro i termini previsti dalla normativa;
  • garantire sempre l’informazione sui rischi aziendali prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Pertanto consigliamo alle imprese di non attendere: la formazione deve essere programmata e attivata tempestivamente già in fase di inserimento del nuovo lavoratore.

AMBIENTE & SICUREZZA CNA SRL è al fianco delle imprese per supportarle nell’adempimento di tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, offrendo consulenza e assistenza per la verifica degli obblighi formativi, l’individuazione dei corsi obbligatori e la loro programmazione e organizzazione, anche in occasione di nuove assunzioni.

Le aziende possono rivolgersi alla nostra struttura per ricevere informazioni, consulenza e supporto nell’organizzazione e nella gestione di tutti i percorsi formativi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti a tutte le figure aziendali coinvolte nel sistema di prevenzione e protezione, tra cui lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP, RLS e addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio).

Per ulteriori informazioni, chiarimenti e richieste di supporto contattare i nostri referenti:

R. Santini – Tel. 0564 471217 – r.santini@cna-gr.it
C. Venturi – Tel. 0564 471256 – c.venturi@cna-gr.it

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