Il Dipartimento dei vigili del fuoco del ministero dell’Interno, con la circolare n. 674 del 15 gennaio 2026, ha fornito le indicazioni operative sulla prevenzione incendi nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande e nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. L’obiettivo della circolare è quello di ridurre le difformità interpretative sul territorio e rendere più omogenea l’applicazione delle regole di prevenzione incendi.
Per gestori e professionisti, la circolare rappresenta un riferimento utile per comprendere quando un’attività resta un semplice pubblico esercizio e quando, invece, può assumere caratteristiche assimilabili ai locali di pubblico spettacolo, con conseguenze rilevanti sotto il profilo autorizzativo e della sicurezza.
In generale, bar e ristoranti in senso stretto non rientrano tra le attività soggette agli adempimenti antincendio del Dpr. 151/2011, perché non sono inclusi nell’Allegato I del decreto.
Gli obblighi di prevenzione incendi si applicano però se il locale:
- è all’interno di una struttura già soggetta a specifiche regole antincendio (come centri commerciali o edifici polifunzionali);
- dispone di impianti di produzione di calore con potenza superiore a 116 kW.
In questi casi, gli adempimenti antincendio si applicano indipendentemente dal fatto che l’attività sia un bar o un ristorante.
Un punto importante riguarda le attività accessorie, come la musica dal vivo o il karaoke. Finché l’intrattenimento resta accessorio rispetto alla somministrazione di pubblico esercizio, la musica dal vivo o karaoke, da soli, non modificano automaticamente l’inquadramento, in coerenza con quanto previsto dalla normativa, che esclude alcuni pubblici esercizi con strumenti musicali o apparecchi karaoke a determinate condizioni:
- assenza di attività danzante o spettacolo organizzato;
- assenza di spazi appositamente allestiti;
- capienza non superiore a cento persone.
Quando però l’intrattenimento diventa prevalente o comporta modifiche significative a spazi, impianti, assetto del locale o gestione dell’affollamento, occorre riesaminare l’intero inquadramento delle attività. In questi casi possono entrare in gioco non solo il Tulps, ma anche delle specifiche regole tecniche per il pubblico spettacolo.
Un ulteriore aspetto riguarda la valutazione del rischio incendio in relazione al numero di persone presenti nel locale. Quando l’affollamento contemporaneo supera le cinquanta persone, deve essere considerata l’adozione del Piano di emergenza ed evacuazione. L’obbligo è previsto anche nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori o già rientranti tra le attività dell’Allegato I del Dpr 151/2011.
Infine, va ricordato che assumono particolare importanza gli aspetti legati alla designazione, formazione e adeguata presenza (in termini numerici) degli addetti al servizio antincendio.
L’ufficio Ambiente & Sicurezza Cna Srl è a disposizione alle imprese interessate con consulenza specializzata rispetto gli obblighi di legge in tema di prevenzione incendi (tel. 0564/471217- email: r.santini@cna-gr.it).


