Sono entrate in vigore le nuove disposizioni dei decreti ministeriali in tema di controllo degli impianti, del servizio antincendio e dei criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Ecco i decreti in questione:

Decreto ministeriale 1/9/2021, controllo degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio, in vigore dal 25 settembre 2022;

Decreto ministeriale 2/9/2021, gestione del servizio antincendio, in vigore dal 4 ottobre 2022;

Decreto ministeriale 3/9/2021, criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in vigore dal 29 ottobre 2022.

 

Decreto ministeriale 1/9/2021, Decreto controlli

Con il seguente decreto ministeriale sono state definite le modalità di attuazione delle manutenzioni e dei controlli degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio (queste operazioni potranno essere effettuate solo da tecnici manutentori qualificati); di qualificazione dei tecnici manutentori, tramite specifici percorsi di formazione.

  1. Manutenzione e controlli periodici 

È previsto l’obbligo di tenuta di un registro dei controlli, predisposto dal datore di lavoro, riportante: i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio, in base a scadenze temporali indicate da disposizioni, norme, specifiche tecniche e manuali d’uso e manutenzione.

Il registro deve essere aggiornato costantemente e messo a disposizione degli organi competenti per il controllo.

  1. Sorveglianza 

Le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati regolarmente, tramite liste di controllo, dai lavoratori normalmente presenti ed adeguatamente istruiti.

Non sono riportate indicazioni sulle modalità di effettuazione e gestione della sorveglianza, che pertanto andranno definite dall’impresa.

 

Decreto ministeriale 2/9/2021, Decreto Gsa (Decreto gestione sicurezza antincendio) 

Con il seguente decreto ministeriale sono stabiliti i criteri per la gestione durante le normali situazioni di esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Vengono definite le azioni da attuare in caso di emergenze, comprese le caratteristiche dei piani di emergenza; l’informazione e la formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di uno di essi; le modalità di designazione, formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, compresi i requisiti dei docenti.

Le principali novità previste dal decreto nell’ambito della gestione dei servizi antincendio (Gsa) nei luoghi di lavoro riguardano:

  • la classificazione delle attività e la tipologia di formazione e aggiornamento: nel decreto ministeriale del 10 marzo 1998 si faceva riferimento ad un esplicito indice di rischio (basso, medio ed elevato), mentre il nuovo decreto distingue le attività in livello 1, 2 e 3correlandone la tipologia di corsi di formazione e aggiornamento;
  • la periodicità quinquennale per l’aggiornamento della formazione;
  • il contenuto dei programmi di aggiornamento.

La novità sostanziale del decreto è legata alla valutazione del rischio dell’attività, il rischio incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, ma anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.

  1. Corsi di formazione per gli addetti antincendio

Tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 4 ottobre 2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.

Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento verrebbe ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 4 ottobre 2023).

  1. Piano di emergenza

Il Decreto ministeriale 2/9/2021 prevede l’obbligo di predisporre un piano di emergenza nei seguenti luoghi di lavoro: dove sono occupati almeno 10 lavoratori; nei locali aperti al pubblico e caratterizzati dalla compresenza di più di 50 persone indipendentemente dal numero dei lavoratori; luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, numero 151 (attività soggette al controllo dei Vvf).

Ove ricorre l’obbligo di redazione del piano di emergenza antincendio il datore di lavoro è tenuto ad effettuare esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.

Per i luoghi di lavoro diversi da quelli sopra elencati non vi è quindi l’obbligo di redigere il piano d’emergenza, ma occorre comunque adottare tutte le misure organizzative e gestionali da applicare in caso d’incendio, misure da riportare nel documento di valutazione dei rischi.

Per questi luoghi, cosiddetti “a basso rischio”, il piano di emergenza è sostituito da planimetrie ed indicazioni schematiche riportanti le principali indicazioni per una corretta ed efficace gestione dell’emergenza.

 

Decreto ministeriale 3/9/2021, Decreto criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza

Con il seguente decreto ministeriale sono stati definiti i nuovi criteri generali per l’individuazione delle misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, oltre alle misure precauzionali di esercizio. Queste disposizioni si applicano a tutti i luoghi di lavoro, ad esclusione dei cantieri temporanei o mobili.

Gli aspetti trattati del decreto sono:

  • la valutazione dei rischi di incendio che deve essere complementare a quella del rischio esplosione, qualora prevista, ai sensi del titolo XI del Decreto legislativo 81/08 e deve rispettare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio. Per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio (livello1) la valutazione viene effettuata seguendo l’allegato I del decreto ministeriale del 3 settembre 2021 mentre per tutte le altre attività (quelle soggette al controllo dei Vvf) i criteri di valutazione devono riferirsi al decreto ministeriale del 3 ottobre 2015 (Rto – Nuovo codice di prevenzione incendi);
  • i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.

I luoghi di lavoro esistenti al 29 ottobre 2022 dovranno adeguarsi a queste disposizioni nel caso in cui, ai sensi dell’art.29 comma 3 del Decreto legislativo 81/08, occorre aggiornare la valutazione dei rischi in seguito a modifiche significative del ciclo produttivo o dell’organizzazione lavorativa.

 

Per maggiori informazioni: CNA Ambiente & Sicurezza 

Tel. 0564 471217 – 333 6299292 – r.santini@cna-gr.it

 

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