Le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali (categoria 5) che trasportano rifiuti speciali pericolosi hanno l’obbligo di installare sistemi di geolocalizzazione sui propri veicoli e certificarne la presenza. Dal 13 febbraio 2027, i dati dovranno essere trasmessi al sistema Rentri.

Si specifica che:

  • Imprese che effettuano trasporto conto terzi di rifiuti pericolosi (cat. 5) hanno obbligo di geolocalizzazione indipendentemente dalla tipologia di trasporto di rifiuti pericolosi;
  • Imprese che effettuano trasporto dei propri rifiuti pericolosi (cat. 2-bis) sono escluse dall’obbligo.

Le imprese potranno scegliere liberamente i sistemi di tracciamento presenti sul mercato, nel rispetto delle indicazioni del Decreto direttoriale n. 253/2024, in attesa di ulteriori integrazioni normative.

L’Ispettorato nazionale del Lavoro chiarisce ha specificato che l’obbligo di installare sistemi di geolocalizzazione Gps sui veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi (previsto dall’art.188-bis del d.lgs.152/2006 e dal Dm 59/2023) non rientra nell’ambito dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

In particolare:

  • il Gps è imposto da una norma speciale come condizione per esercitare l’attività;
  • non è considerato uno strumento di controllo dei lavoratori;
  • non è uno strumento necessario alla prestazione lavorativa.

Di conseguenza le imprese iscritte al Rentri obbligate alla geolocalizzazione non devono chiedere autorizzazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro. Tuttavia, per rispettare il Gdpr:

  • la geolocalizzazione deve essere usata solo per le finalità di tracciabilità dei rifiuti;
  • se l’azienda vuole usare il Gps anche per altre finalità (organizzazione, tutela patrimonio, sicurezza sul lavoro), scatta l’obbligo di seguire la procedura dell’art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori.

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