Le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali (categoria 5) che trasportano rifiuti speciali pericolosi hanno l’obbligo di installare sistemi di geolocalizzazione sui propri veicoli e certificarne la presenza. Dal 13 febbraio 2027, i dati dovranno essere trasmessi al sistema Rentri.
Si specifica che:
- Imprese che effettuano trasporto conto terzi di rifiuti pericolosi (cat. 5) hanno obbligo di geolocalizzazione indipendentemente dalla tipologia di trasporto di rifiuti pericolosi;
- Imprese che effettuano trasporto dei propri rifiuti pericolosi (cat. 2-bis) sono escluse dall’obbligo.
Le imprese potranno scegliere liberamente i sistemi di tracciamento presenti sul mercato, nel rispetto delle indicazioni del Decreto direttoriale n. 253/2024, in attesa di ulteriori integrazioni normative.
L’Ispettorato nazionale del Lavoro chiarisce ha specificato che l’obbligo di installare sistemi di geolocalizzazione Gps sui veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi (previsto dall’art.188-bis del d.lgs.152/2006 e dal Dm 59/2023) non rientra nell’ambito dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
In particolare:
- il Gps è imposto da una norma speciale come condizione per esercitare l’attività;
- non è considerato uno strumento di controllo dei lavoratori;
- non è uno strumento necessario alla prestazione lavorativa.
Di conseguenza le imprese iscritte al Rentri obbligate alla geolocalizzazione non devono chiedere autorizzazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro. Tuttavia, per rispettare il Gdpr:
- la geolocalizzazione deve essere usata solo per le finalità di tracciabilità dei rifiuti;
- se l’azienda vuole usare il Gps anche per altre finalità (organizzazione, tutela patrimonio, sicurezza sul lavoro), scatta l’obbligo di seguire la procedura dell’art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori.


