Dal 1° ottobre è scattato l’obbligo della patente a crediti per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato diverso dall’Italia è necessario, invece, il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Non hanno l’obbligo di acquisire la patente a crediti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso di attestazione Soa dalla classe III (1.033.000 euro) e superiore.

Per il rilascio della patente sono richiesti:

  1. Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi previsti dal Decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro);
  3. Possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità;
  4. Possesso del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), ove previsto;
  5. Certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla legge;
  6. Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per i soggetti tenuti agli obblighi di nomina dell’Rls/Rlst prevede che i soggetti tenuti al possesso della patente a crediti informano della presentazione della domanda il Rls/Rlst entro cinque giorni dal deposito.

 

Le sanzioni scatteranno nei confronti delle imprese o dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi della patente/documento equivalente (rilasciato da paese estero) o se in possesso di patente con meno di quindici crediti

In questi casi verrà comminata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

 

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è possibile operare inviando, tramite Pec all’ispettorato del lavoro all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante Pec ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente sul portale dell’Inl entro il 31 ottobre 2024. A partire dal 1° novembre 2024 sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale Inl.

Per informazioni potete contattare i nostri uffici allo 0564471210 mail: i.chechi@cna-gr.it

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