È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, ed è in vigore dall’8 gennaio, l’ultimo decreto legge anti-Covid, contenente anche l’obbligo vaccinale per gli over 50.
Di seguito le date relative alle novità introdotte dal decreto.
Le Faq del Governo chiariscono che “Non è richiesta la Certificazione verde Covid-19 alle seguenti categorie di persone: bambini sotto i 12 anni; soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica”.
8 gennaio
- Scatta l’obbligo di vaccino per tutti gli over 50 residenti in Italia, italiani e stranieri, ad eccezione di coloro che sono esentati per motivi di salute. Per chi è guarito dal Covid, l’obbligo scatta entro massimo sei mesi dalla data di guarigione. L’obbligo vale fino al 15 giugno e riguarda anche tutti coloro che entro quella data compiranno 50 anni.
Gli over 50 hanno tempo però fino al 31 gennaio per fare la prima dose di vaccino in modo da essere in regola il 15 febbraio per l’accesso ai luoghi di lavoro col Super green pass. Le sanzioni per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale scatterebbero comunque dal primo febbraio. Il decreto specifica che sono obbligati: “I soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale; i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario”.
10 gennaio
- Sarà obbligatorio il Super green pass per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, mangiare nei locali all’aperto (oltre che in quelli al chiuso, come già previsto), per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago.
- La dose booster (terza dose) si può fare dopo quattro mesi anziché cinque.
20 gennaio
- Scatta l’obbligo di aver il Green pass base, dunque quello ottenibile anche con un tampone, per accedere ai servizi alla persona: barbieri, parrucchieri, estetisti.
1° febbraio
- Il Super green pass dura sei mesi. Si accorcia la durata del certificato verde ottenuto con il vaccino, quindi quello in versione rafforzata. Chi ha ricevuto l’ultima dose per immunizzarsi (ovvero la fine del primo ciclo) o il booster da oltre 6 mesi vedrà scadere il proprio lasciapassare se non farà una ulteriore dose di vaccino.
- Green pass base per poste, banche e negozi. Per accedere ad un qualunque ufficio pubblico o a servizi postali, bancari e finanziari, e alle attività commerciali, bisognerà avere il pass base. Si potrà accedere senza solo ai servizi per il soddisfacimento “…di esigenze essenziali e primari della persona”, ossia farmacie, supermercati e negozi alimentari e comunque individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
- Scatta la sanzione di 100€ per gli over 50 che non si sono vaccinati.
15 febbraio
- I lavoratori pubblici e privati – compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati – che hanno compiuto i 50 anni, dovranno esibire al lavoro il super green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato. Gli over 50 hanno tempo fino al 31 gennaio per fare la prima dose di vaccino in modo da essere in regola il 15 febbraio per l’accesso ai luoghi di lavoro col super green pass.
- Ai lavoratori over 50 che non rispettano l’obbligo “…dal 15 febbraio 2022 è vietato l’accesso ai luoghi di lavoro”. Sono considerati “assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Chi viene trovato senza green pass rischia la sanzione da 600 a 1.500 euro”.
- Ffp2 calmierate fino a marzo – Il commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, d’intesa con il Ministro della Salute, siglerà nel mese di gennaio un protocollo con farmacie e rivenditori autorizzati per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2 fino al 31 marzo.
31 marzo
- Finisce lo stato di emergenza – Non è ancora possibile sapere se sarà rinnovato lo stato di emergenza, a cui sono legate ad esempio le norme sul lavoro agile, ovvero lo smart working, e quelle in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale.
15 giugno
- Finisce l’obbligo vaccinale per gli over 50.
ALTRE MISURE PREVISTE DAL DECRETO
Scuola
Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.
Scuola dell’infanzia
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
Scuola primaria (Scuola elementare)
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine Ffp2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine Ffp2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la Dad per dieci giorni.
Questa tabella riepiloga le attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”.
Link utili:
Come scaricare l’applicazione C19 per la verifica del GREEN PASS https://www.dgc.gov.it/web/app.html
Istruzioni e chiarimenti per l’uso dell’applicazione C19 https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#verifica19
FAQ del Governo con chiarimenti utili
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone


