Il 17 dicembre 2021 è stato approvato il nuovo modello, che sostituisce integralmente quello precedente, per la comunicazione al catasto dei rifiuti (Mud) relativo alla dichiarazione ambientale per il 2022. Quest’anno la presentazione della dichiarazione dovrà avvenire entro il 21 maggio dell’anno corrente, contrariamente al passato in cui si fissava la scadenza al 30 aprile.

I soggetti obbligati alla presentazione del Mud sono:

  • chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • gli enti e le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 euro;
  • le aziende o gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
  • le imprese o gli enti con più di dieci dipendenti e che sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
  • i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei Raee rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs 151/2005;
  • i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro nazionale e ai Sistemi collettivi di finanziamento;
  • i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa (scompare dunque l’esonero).

Non devono presentare, invece, la dichiarazione Mud i seguenti soggetti (in quanto non in presenza di rifiuti pericolosi): coloro che effettuano attività di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi; le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a dieci, che producono rifiuti non pericolosi; le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione, in caso di rifiuti non pericolosi; le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio, in caso di rifiuti non pericolosi.

Non devono presentare la dichiarazione Mud i seguenti soggetti (seppur in presenza di rifiuti pericolosi): le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile; i liberi professionisti che non operano in forma d’impresa; i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

Chi durante l’anno 2021 non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti non deve presentare la dichiarazione Mud, neanche in bianco

Il mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione Mud comporta delle determinate sanzioni: chi non effettua la comunicazione o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 10.000; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160.

Ambiente & Sicurezza di CNA Grosseto è a disposizione delle imprese per il disbrigo di tutte le pratiche relative alla dichiarazione Mud. Per le imprese che hanno attivato il servizio di tenuta del registro elettronico con delega, la predisposizione della dichiarazione verrà effettuata direttamente dagli addetti di CNA, mentre per coloro che utilizzano ancora il registro rifiuti cartaceo dovranno concordare un appuntamento con gli uffici per la consegna aggiornata dello stesso, con relative copie dei formulari di trasporto e smaltimento (prima e quarta copia) entro il prossimo 31 marzo.

Per ulteriori chiarimenti e per prenotare gli appuntamenti è possibile rivolgersi all’ufficio Ambiente & sicurezza CNA Srl:

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