Le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee sociali, introdotte in piena pandemia dal cosiddetto decreto Cura Italia (articolo 106 del D.L. n. 18/2020), al fine di ridurre le occasioni di assembramento e contenere la diffusione dei contagi da Covid-19, possono applicarsi anche alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022 (articolo 3, comma 1 DL 228/2021 convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15).

Nello specifico, tutte le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. e cooperative) possono stabilire nell’avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) che l’espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza e che l’intervento all’assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l’utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti.

È possibile, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo, ove la loro presenza sia prevista.

Con specifico riferimento alle società a responsabilità limitata, viene ammesso che l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479-bis, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie.

Le predette procedure semplificate di svolgimento delle assemblee si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

La disposizione non interviene, invece, sui termini di approvazione dei bilanci. Pertanto, come disposto dal Codice Civile, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio relativo all’anno 2021 dovrà essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Menu Accessibilità