Con la legge di Bilancio 2026, anche grazie all’intervento della nostra Confederazione, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno corrente, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Iperf e delle relative addizionali pari al 5%.
L’agevolazione si applica ai lavoratori titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33mila euro nell’anno 2025, innalzando significativamente la soglia rispetto alla precedente previsione normativa, che la fissava a 28mila euro. La misura, oltre a incentivare il processo di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, è finalizzata a sostenere la dinamica retributiva in un contesto caratterizzato da una persistente erosione del potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti.
È confermata inoltre l’ulteriore riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, che passa dal 5% all’1% per i premi erogati negli anni 2026 e 2027, ai sensi dell’articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015. Contestualmente, il limite massimo dell’importo complessivo dei premi assoggettabili all’imposta sostitutiva agevolata viene innalzato da 3mila a 5mila euro.
Nel limite delle risorse stanziate per il triennio 2026–2028, è previsto un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi Inail, per una durata massima di 24 mesi, in caso di:
- assunzione, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- trasformazione, nello stesso periodo, di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
La misura sarà attuata mediante apposito decreto interministeriale, che dovrà tener conto degli effetti occupazionali derivanti dagli esoneri contributivi già previsti dal Decreto Coesione.
La legge di Bilancio introduce rilevanti modifiche alla disciplina del trattamento di fine rapporto (Tfr), ai versamenti al Fondo di tesoreria Inps e ai meccanismi di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. A decorrere dai periodi di paga dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento al Fondo di tesoreria Inps è esteso anche ai datori di lavoro che abbiano raggiunto o raggiungano, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dei 50 addetti, determinata sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno precedente. Limitatamente al biennio 2026–2027, l’estensione dell’obbligo opera esclusivamente qualora la media annuale non sia inferiore a 60 addetti. A decorrere dai periodi di paga dal 1° gennaio 2032, l’obbligo di versamento sarà ulteriormente esteso ai datori di lavoro che occupino un numero di addetti pari o superiore a 40, ovvero che raggiungano tale soglia anche negli anni successivi all’inizio dell’attività, sempre in base alla media annuale dell’anno precedente. La nuova disciplina supera, pertanto, il criterio di “cristallizzazione” della soglia dimensionale fissato al 31/12 dell’anno 2006 o dell’anno di costituzione dell’azienda, introducendo un aggiornamento annuale della base occupazionale rilevante e un progressivo ampliamento della platea dei datori di lavoro obbligati.
La norma interviene inoltre sui meccanismi di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori di nuova assunzione nel settore privato, ferma restando la possibilità di rinuncia. In particolare, il termine per il perfezionamento dell’adesione tramite il meccanismo del “silenzio-assenso” è ridotto da sei mesi a sessanta giorni dalla data di assunzione. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente.
In materia più strettamente pensionistica, la legge di Bilancio 2026 non contiene significative misure volte ad alterare il quadro normativo già vigente. Più in particolare, in merito all’incremento dei requisiti di accesso al pensionamento sulla base dell’aspettativa di vita, è previsto un parziale incremento per l’anno 2027 pari ad un mese (anziché 3 mesi), con conseguente slittamento al 1° gennaio 2028 dell’incremento complessivo. Tali incrementi, peraltro, non trovano applicazione per talune categorie di lavoratori considerate particolarmente meritevoli di tutela (lavoratori che svolgono attività usuranti e gravose).
Con riferimento alla flessibilità in uscita, la legge in commento proroga di un ulteriore anno l’Ape sociale quale “scivolo” al pensionamento di vecchiaia, mentre elimina due fattispecie in precedenza esistenti: “Opzione donna” e “Quota 103”. Viene altresì prorogata anche per il 2026 la misura di incentivo al posticipo del pensionamento, che consente, in presenza dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, di continuare a lavorare e ottenere in busta paga la quota di contributi obbligatori a carico del lavoratore.
Altra misura degna di nota è quella relativa alla liquidazione anticipata dell’indennità Naspi per intraprendere un’attività di lavoro autonomo. La possibilità di anticipo viene disposta, dalla legge di Bilancio, non più in unica soluzione ma in due tranche: la prima, pari al 70%, e la seconda pari al 30%, da corrispondere, quest’ultima, al termine della durata della prestazione di disoccupazione e comunque non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.
Numerose disposizioni riguardano, infine, agevolazioni per la promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici, incentivi alla trasformazione dei contratti di lavoro e il rafforzamento della disciplina dei congedi parentali e del congedo per malattia dei figli minori. Tali misure rappresentano strumenti di natura organizzativa, economica e normativa, idonei a favorire una più efficace tutela delle esigenze aziendali e un migliore equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.


