La normativa “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, che ha convertito in legge il cosiddetto decreto “Lavoro” introduce molte novità per il nostro ordinamento.
In primo luogo, a partire dal 1° gennaio 2024, sarà superato l’istituto del reddito di cittadinanza e previsto l’assegno di inclusione, come misura contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale, e strumenti di formazione, lavoro e politica attiva. Questa misura è condizionata all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa.
Viene poi introdotto, a partire dal 1° settembre 2023, il supporto per la formazione e il lavoro, una misura volta all’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa. Prevede la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro. È utilizzabile dai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’Isee familiare non superiore a 6mila euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione. Il supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l’assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all’art. 2, comma 4 del decreto Lavoro.
La partecipazione alle iniziative per l’attivazione nel mondo del lavoro determina l’accesso per l’interessato a un beneficio economico pari 350 euro mensili, che può essere recepito, al massimo, per 12 mensilità. Ai datori di lavoro vengono riconosciuti incentivi in caso di assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione mediante contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato. Si tratta di un esonero totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 8mila euro su base annua. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato, purché tali trasformazioni avvengano entro 24 mesi dalla data di assunzione. Resta confermata la previsione per la quale, nel caso di licenziamento del beneficiario dell’assegno di inclusione nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili previste in caso di omissione contributiva.
Sul versante della formazione, il Fondo nuove competenze viene incrementato nel periodo di programmazione 2021-2027 dalle risorse derivanti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro e dal Pon Spao. Con le nuove risorse saranno finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 volte a favorire l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Nell’ottica di tale rifinanziamento, sarà fondamentale rendere il Fondo sempre più adeguato alle esigenze delle imprese artigiane e di piccole e medie dimensioni, ampliando le opportunità formative e rafforzando l’integrazione con le risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Positivo anche l’intervento in materia di semplificazioni, ove si conferma la possibilità di adempiere ad alcuni degli obblighi informativi a cui è sottoposto il datore di lavoro mediante l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. Ai fini della semplificazione, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale la regolamentazione contrattuale anche mediante la pubblicazione sul sito web.
Si tratta di istanze fortemente rappresentate da CNA, che vanno nella direzione di snellire e razionalizzare gli adempimenti ai quali sono tenute le imprese. Per quanto concerne la nuova disciplina del contratto a tempo determinato, resta confermato che il contratto possa essere “acausale” per un periodo massimo di dodici mesi. Superato tale periodo, e comunque entro il limite massimo di 24 mesi, il contratto a termine può essere sottoscritto in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
1. nei casi previsti dai contratti collettivi;
2. in assenza di espressa previsione da parte della contrattazione collettiva, nei casi previsti dai contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa, produttiva o individuale individuate dalle parti;
3. in sostituzione di altri lavoratori.
Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Pur esprimendo soddisfazione per il superamento delle rigidità introdotte dal decreto Dignità, CNA continua a rappresentare l’esigenza di intervenire nuovamente sul contratto a tempo determinato nella direzione di eliminare sia il contributo addizionale dello 0,5% previsto in occasione di ciascun rinnovo, sia il contributo dell’1,4% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Questi due interventi, infatti, rappresenterebbero un’effettiva riduzione del costo del lavoro, coerente con la volontà di abbandonare le rigidità della normativa dei contratti a termine.
Per quanto concerne la somministrazione di lavoro, salva la diversa previsione contenuta nei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, resta confermata la soglia del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. Viene però specificato che non rientrano in tale soglia massima i lavoratori somministrati assunti con un contratto di apprendistato e i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamento di disoccupazione o di ammortizzatori sociali e dei lavoratori svantaggiati.
Per sostenere l’occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda per le nuove assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 nei confronti di giovani under 30, che siano Neet e che siano registrati al Programma operativo nazionale occupazione giovani. L’assunzione deve avvenire mediante un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con il contratto di apprendistato professionalizzante. Come CNA ha più volte ribadito, proprio l’apprendistato professionalizzante dovrebbe essere inteso come il canale privilegiato per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e quindi, la misura principale da incentivare, perché è in grado di creare lavoro di qualità e di colmare il mismatch di competenza.
In materia di lavoro agile semplificato, fino al 30 settembre 2023, per i lavoratori affetti dalle patologie espressamente individuate dal Ministero del Lavoro, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione nella medesima categoria o area di inquadramento. Viene prorogata la possibilità di usufruire dello smart working semplificato anche ai lavoratori dipendenti, con figli entro i 14 anni di età. Per ridurre il costo del lavoro, viene incrementato di quattro punti percentuali l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore per il periodo di paga 1° luglio – 31 dicembre 2023. Limitatamente al periodo di imposta 2023 viene innalzato da 258,23 a 3mila euro il valore dei cd. fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli. Sono incluse in tale soglia anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.


