Le nuove linee guida del decreto ministeriale prevedono che per adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è consentito anche il ricorso a canali digitali (es. App, Qr code, siti web) che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate sull’imballaggio. Naturalmente, quando questo avviene, devono essere riportate sul contenitore o nel punto di vendita, sia esso fisico o virtuale, le istruzioni per consentire al cittadino di avere le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali. Per rendere disponibili le informazioni di etichettatura ambientale è possibile utilizzare uno strumento digitale che rimanda a una pagina dedicata a patto che l’accesso all’informazione risulti facile e diretta.
L’etichettatura degli imballaggi non ricade solo sui produttori di imballaggi, ma anche sui utilizzatori (commercianti di imballaggi vuoti e/o pieni, distributori, riempitori di imballaggi vuoti, importatori di imballaggi pieni, ecc.).
Inoltre, la normativa dispone che, per migliorare la gestione dei rifiuti d’imballaggi, devono essere fornite opportune informazioni agli utilizzatori ed ai consumatori.
In particolare, i produttori di imballaggi devono etichettarli in modo da fornire:
– ai consumatori finali (canale B2C) una corretta informazione riguardante la tipologia di imballaggio (la natura dei materiali utilizzati), la codifica alfanumerica identificativa del materiale di realizzazione e la corretta gestione dell’imballaggio come rifiuti;
– agli utilizzatori finali (canale B2B) i contenuti previsti per obbligo riguardano solamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale, tutte le altre informazioni sono a discrezione del produttore.
Le aziende potranno tuttavia utilizzare, fino al loro esaurimento, le scorte di imballaggi finiti anche se vuoti, che non siano conformi alle nuove norme. Potranno essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati prima del 31 dicembre 2022, oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggi dai propri fornitori prima del 31 dicembre 2022 (farà fede la data dei documenti di consegna).
Ne consegue che, a partire dal 1° gennaio 2023, ai soggetti che immetteranno sul mercato interno imballaggi non conformi alla normativa (salvo l’esaurimento delle “scorte”), verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.
Alla luce di quanto esposto, si consiglia alle aziende associate di concordare preventivamente con il produttore degli imballaggi la definizione dell’etichetta e la sua stampa.
Per rispondere ai tantissimi quesiti ma anche per aiutare le imprese, Conai ha sviluppato la piattaforma http://www.etichetta-conai.com/ dove sono disponibili le linee guida sull’etichettatura ambientale obbligatoria, consultabili e sfogliabili al link: http://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida/.
È consigliato di utilizzare anche il tool e-tichetta disponibile al link:www.e-tichetta.conai.org, lo strumento per aiutare le imprese a identificare le informazioni per costruire correttamente la propria etichetta ambientale.
Per maggior informazioni è possibile contattare:
Ambiente & Sicurezza CNA Srl, Santini Raluca: r.santini@cna-gr.it (tel. 0564/471217);
Coordinatore Unione Costruzioni, Installazione impianti, Produzione, Chechi Ilaria: i.chechi@cna-gr.it (tel.0564/471210);
Coordinatrice Unione Fita, Benessere e sanità, Servizi alla comunità, Pecci Davide: d.pecci@cna-gr.it (tel. 0564/471211);
Coordinatrice Unione Agroalimentare, Federmoda, Artigianato Artistico, Comunicazione, Pizzetti Debora: d.pizzetti@cna-gr.it (tel. 0564/471214).


