È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo relativo al Codice degli incentivi. In questo ambito assume specifico rilievo l’art. 9 che disciplina i motivi di esclusione dall’accesso agli incentivi, tra i quali, al comma 1, lett. f), si trova l’inadempimento dell’obbligo di stipulazione dei contratti assicurativi per la copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Tuttavia non sono esclusi gli incentivi fiscali dall’art. 1 comma 2 secondo periodo e quelli contributivi. La norma stabilisce che “sono soggette alla disciplina del presente codice le agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all’articolo 12”, l’esclusione dall’accesso agli incentivi in caso di inadempimento dall’obbligo di stipula dei contratti assicurativi si applica alle agevolazioni “[…] attribuite in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell’ambito di un medesimo incentivo: contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo”.
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adeguato la normativa degli incentivi gestiti dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese e disciplinati da decreti adottati dal solo Mimit.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 si tratta delle seguenti misure:
- Contratti di sviluppo;
- Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89;
- Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora);
- Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & start);
- Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare;
- Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa;
- Mini contratti di sviluppo;
- Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale;
- Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI;
- Finanziamento di start-up;
- Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica.
Mentre, anche sulla base di quanto emerso da alcune interlocuzioni con lo stesso ministero, gli altri incentivi, tra cui il Fondo di garanzia per le Pmi, saranno adeguati successivamente.
L’art. 1 comma 2 secondo periodo prevede che: “Le disposizioni del presente codice non si applicano agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali resta ferma l’applicazione della disciplina di settore, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 19, nonché agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore”.
L’art. 19 definisce, invece, le procedure di fruizione di tali incentivi. Pertanto l’esclusione dall’accesso agli incentivi in caso di inadempimento dall’obbligo di stipula dei contratti assicurativi non si applica agli incentivi fiscali per i quali la norma non prescrive un’attività istruttoria preventiva per il riconoscimento dei requisiti necessari per l’ottenimento del beneficio.
Si tratta, nella sostanza, degli incentivi riconosciuti in modo automatico alla realizzazione del dell’investimento, come ad esempio le detrazioni fiscali previste per la riqualificazione energetica o sismica degli immobili strumentali. Non si applica nelle ipotesi in cui la domanda, da presentare preventivamente all’ottenimento del beneficio, è finalizzata alla verifica della capienza delle somme stanziate ovvero al mero monitoraggio sull’andamento del beneficio, come nel caso del credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali.
Infine non si applica, agli incentivi fiscali in materia di accisa. Si rileva dunque un alleggerimento del quadro normativo definito con la legge di bilancio 2024 sull’obbligo di sottoscrizione delle polizze catastrofali a carico di tutte le imprese, che, considerata la netta contrarietà alla disciplina in questione da sempre espressa dalla Confederazione, deve essere considerata come un parziale accoglimento delle istanze sostenute da CNA.
Il cosiddetto Milleproroghe prevede la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 del termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali limitatamente ad alcuni specifici settori economici. Infatti l’art. 15 comma 2 introduce il differimento dei termini per le imprese della pesca e dell’acquacoltura e l’art. 16 comma 2 stabilisce per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le imprese turistico ricettive il differimento del termine previsto per le piccole e microimprese.
CNA, come ha più volte espresso, non condividere la decisione di non estendere la proroga a tutte le tipologie di impresa, ma ritiene che la modifica al Codice degli incentivi sia un primo, seppur insufficiente, risultato.


