Nel nuovo Dpcm emanato dal Governo il 13 ottobre scorso sono riportati una serie di comportamenti da attuare nella vita privata e nei luoghi di lavoro fino al 13 novembre 2020. Ecco una breve sintesi delle misure previste. Per approfondimenti si rimanda al testo del decreto consultabile qui.

MASCHERINE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
Obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, fatta eccezione per i bambini sotto ai sei anni e per quelle affette da particolari patologie, obbligo di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e di mantenere i dispositivi di protezione individuale anche nei luoghi di lavoro.
L’accesso ai luoghi pubblici è consentito ma rimane il divieto di assembramento ed è necessario rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo. E’ consentito svolgere attività fisica e motoria all’aperta, nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri.

TEMPERATURA E SINTOMI
Il nuovo Dpcm ricorda che le persone con infezione respiratoria con febbre superiore a 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante.

FESTE, CERIMONIE, LOCALI DA BALLO
Rimangono sospese le attività in locali da ballo e discoteche, al chiuso o all’aperto, e sono vietate feste nei luoghi al chiuso o all’aperto.  Sono consentite le cerimonie civili e religiose e le feste ad esse collegate con un massimo di 30 invitati, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Le feste sono vietate anche nelle abitazioni private ed è necessario evitare di ricevere più di sei persone non conviventi.

ATTIVITA’ E SERVIZI DI RISTORAZIONE
Le attività e i servizi di ristorazione (come bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e pub) dovranno chiudere alle 24 e dalle 21 si potrà solo consumare ai tavoli e non in piedi di fronte ai locali. Rimane permessa la ristorazione con consegna a domicilio e da asporto. Rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali e negli aeroporti, con l’obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro.

ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
Nelle attività commerciali al dettaglio si deve assicurare oltre alla distanza personale di almeno un metro che gli ingressi siano dilazionati e che sia impedito di sostare all’interno più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Queste attività si devono svolgere nel rispetto delle normative e dei protocolli vigenti.

SERVIZI ALLA PERSONA, BANCARI, ASSICURATIVI
Sono consentiti i servizi alla persona purché le Regioni e le Province autonome non abbiano disposto diversamente. Sono garantiti nel rispetto delle norme igienico sanitarie i servizi bancari, assicurativi e finanziari.

ATTIVITA’ AGRICOLE, ZOOTECNICHE E DI TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
Sono garantite, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, le attività del settore agricolo,  zootecnico di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE E LAVORO AGILE
Si raccomanda di svolgere le attività professionali anche attraverso il lavoro agile, al proprio domicilio o comunque attraverso il lavoro a distanza; devono essere incentivate ferie e congedi retribuiti per i dipendenti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; di assumere i protocolli anticontagio e, dove non è possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, di utilizzare i dispositivi di sicurezza individuale.
Devono essere incentivate le forme di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a questo scopo gli ammortizzatori sociali

STABILIMENTI BALNEARI, STRUTTURE RICETTIVE, CENTRI TERMALI E BENESSERE
Le attività degli stabilimenti balneari possono essere svolte a condizione che le Regioni o le Province autonome abbiano accertato la compatibilità di queste attività con l’andamento dei contagi e che individuino protocolli e linee guida idonee a contenere la diffusione del Covid-19. Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a patto che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale.
Il decreto dispone che le Regioni emanino un’apposita ordinanza per confermare l’apertura di centri termali e benessere, centri culturali e centri sociali oppure di individuare misure ulteriormente restrittive.

SALE BINGO, SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE
E’ consentita l’attività a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI E RISPETTO DEI PROTOCOLLI
Le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro e nei cantieri sottoscritti il 24 aprile 2020 e quello per il settore dell’autotrasporto sottoscritto il 20 marzo 2020.

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