Con il decreto legge 41/2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19”, il cosiddetto decreto “Sostegni”, sono introdotte una serie di novità in materia di lavoro.

Trattamenti di integrazione salariale
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto, domanda di:
– trattamento ordinario di integrazione salariale ex articoli 19 e 20, D.L. 18/2020, per una durata massima di 13 settimane tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 senza che sia dovuto il contributo addizionale;
– trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione salariale in deroga ex articoli 19, 21, 22 e 22-quater, D.L. 18/2020, per una durata massima di 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.
ll termine di decadenza di presentazione delle domande è fissato alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.
Viene concesso il trattamento di cassa integrazione salariale anche per gli operai agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa (in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di aprile 2021).

E’ inoltre previsto che ai lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale sia riconosciuta una prestazione integrativa dei trattamenti di Cigd con causale Covid-19 di cui al decreto del Ministro del lavoro n. 95269/2016, tale da garantire che il trattamento complessivo di integrazione salariale loro spettante sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento.

Divieto di licenziamento
Viene disposto il blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, fino al 30 giugno 2021, e sospeso quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto di appalto.
Per i datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, è previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.
Il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
A detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità mensile di disoccupazione (NASpI).
Si prevede, inoltre, che sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
Si riconosce una indennità “una tantum” di 2.400 euro:
– ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite già beneficiari dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del D.L. 137/2020;
– ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione in tali settori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data del 23 marzo 2021.

La medesima indennità è riconosciuta, in caso di cessazione, riduzione o sospensione dell’attività o del rapporto di lavoro in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19:
a) ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 il 23 marzo 2021 e che abbiano svoltola prestazione lavorativa per 30 giornate nel medesimo periodo;
b) ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
c) ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali(art. 2222 c.c.) con iscrizione alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile e che non abbiano un contratto in essere il 24 marzo 2021;
d) agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda di indennità, non devono essere:
– titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità);
– titolari di pensione.

La medesima indennità è riconosciuta altresì:

  • ai lavoratori dipendenti a tempo determinato in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
    a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
    b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
    c) assenza di titolarità, alla data del 23 marzo 2021 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
    Le indennità previste non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito.
    Le relative domande dovranno essere presentate all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto.
    E’ infine prevista l’erogazione di un’indennità per i lavoratori dello spettacolo e per quelli sportivi.

Lavoratori fragili
Le assenze dal lavoro dei lavoratori fragili non sono computabili nel periodo di comporto (per i periodi di assenza dal lavoro equiparati a malattia in caso di periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva).
I periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità non comportano una diminuzione delle somme erogate dall’Inps a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.
La tutela dei lavoratori fragili è stata estesa dal 1° marzo fino al 30 giugno 2021.

Disposizioni in materia di NASpI
A decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’indennità NASpI è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione, fermi restando lo stato di disoccupazione e la presenza di 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione.

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Si prevede la possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, anche in assenza delle condizioni ex articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
Le disposizioni hanno efficacia dal 23 marzo 2021 e, nella loro applicazione, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura
È previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Fondo per il ristoro di determinate categorie
Viene istituito, per il 2021, un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da Covid-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.
Il riparto sarà effettuato, sulla base della proposta formulate dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con D.P.C.M. su proposta del Mef, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza
È previsto un incremento dell’autorizzazione di spesa ai fini dell’erogazione dei benefici economici legati all’introduzione del Reddito di cittadinanza.
Per l’anno 2021, i componenti del nucleo beneficiario del Reddito di cittadinanza possono stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto, se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi, il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore fino a un massimo di 6 mesi. Il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.

Reddito di emergenza
È riconosciuta l’erogazione di 3 mensilità, da marzo a maggio 2021, ciascuna delle quali pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020 ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.



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