Molti dei provvedimenti presi per contrastare la diffusione del Covid-19 sono in scadenza al 31 dicembre 2022, mentre altre misure rimarranno in essere anche nel prossimo anno.

Ecco quindi un breve riepilogo, elaborato da CNA, utile per imprese e cittadini:

1. Linee guida e protocolli per specifici settori in scadenza il 31 dicembre 2022: dopo la cessazione dello stato di emergenza sono state adottate con ordinanza del Ministero della Salute linee guida e protocolli anticontagio per specifici settori che scadono il 31 dicembre 2022. In particolare, si tratta di:
• “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” delle Regioni (es. estetica/commercio/corsi formazione, ecc.), approvate con l’ordinanza del Ministero della Salute del 1/4/2022;
• “Linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid-19 nei cantieri”, approvate con ordinanza del Ministero della Salute del 9/5/2022;
• “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, approvato con ordinanza del Ministero della Salute del 25/5/2002;

2. Uso dispositivi delle vie respiratorie nelle Rsa, ospedali e strutture simili in scadenza il 31 dicembre 2022: l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (sia mascherine chirurgiche che Ffp2) è vigente fino al 31/12/2022 per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali dell’art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017 (ordinanza del Ministero della Salute del 31 ottobre 2022).

3. Protocollo condiviso Governo e Parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 30/6/2022: il protocollo condiviso, la cui vigenza e obbligatorietà ricordiamo, dopo la cessazione dello stato di emergenza, non era più sancita dalla legge ma si riteneva vigente e obbligatorio come accordo tra le Parti sociali che lo hanno sottoscritto e per le imprese ad esse aderenti, è scaduto lo scorso 30 ottobre.

Pertanto, pur essendo tuttora in vigore l’art. 29bis del DL 23/2020 che esime i Datori di lavoro (che applicano i protocolli) dalla responsabilità per infortuni/contagi nei luoghi di lavoro, in considerazione dell’attuale normativo e pattizio, riteniamo che, al momento, non sia più necessario mantenerli attivi nelle attività in cui il Covid-19 rappresenta un rischio generico.
Naturalmente, il datore di lavoro può volontariamente decidere di continuare ad applicare e/o raccomandare l’adozione di alcune misure di precauzione anticontagio che sono ormai entrate nelle abitudini comportamentali di tutti (es. pulizia e disinfezione delle attrezzature/superfici di frequente contatto, disinfezione delle mani, areazione dei locali, uso di mascherine chirurgiche/Ffp2 nelle situazioni di contiguità e di sovraffollamento, ecc.) per lavoratori e o i clienti.

Per le attività in cui il Covid19 è rischio specifico (attività dell’allegato XLIV del D. Lgs. 81/2008, quali ad es. servizi sanitari, laboratori, ecc.), figurando ormai il SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici del Gruppo 3, va gestito come tale nella valutazione dei rischi e nel relativo DVR e vanno messe in atto tutte le misure di prevenzione e protezione indicate negli articoli del titolo X del D.Lgs. 81/2008.

4. Certificazioni verdi nelle situazioni obbligatorie fino al 31.12.2022:
• permanenza degli accompagnatori dei pazienti non affetti da Covid-19 nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso e dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri diagnostici e dei poliambulatori specialistici;
• permanenza nelle strutture sanitarie e sociosanitarie degli accompagnatori di pazienti con disabilità gravi o di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi certificati;
• è sempre consentito agli accompagnatori di tali soggetti prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura;
• uscite temporanee delle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali (di cui al capo IV e all’articolo 44 del DPCM12 gennaio 2017);
• accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, alle strutture residenziali, socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice.

5. misure per la gestione dei casi positivi e dei contatti stretti: attualmente sono vigenti le Circolari del Ministero della Salute n. 37615 del 31.08.2022 e del 30.3.2022 che prevedono:
a) per le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico la misura dell’isolamento, con le seguenti modalità:
• per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati prima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.
• in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test
b) per i contatti stretti di casi positivi il regime dell’auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto (quindi l’11° giorno dall’ultimo contatto) oltre a rispettare scrupolosamente tutte le altre misure anticontagio.
Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi, è raccomandata l’esecuzione immediata, anche presso centri privati a ciò abilitati, di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

6. Anticipazioni su certificazione verde e misure di gestione casi positivi e contatti stretti: nella conversione in legge del DL 31 ottobre 2022, n. 162 (cosiddetto DL Rave), si prevede:
• per chi entra in contatto con un positivo di ridurre da 10 a 5 giorni il regime di auto-sorveglianza e la soppressione del test raccomandato al manifestarsi dei sintomi;
• per chi è positivo l’abrogazione delle disposizioni che prevedono un test negativo per porre fine all’isolamento, mantenendo per le modalità attuative il rinvio ad una circolare ministeriale;
• l’abrogazione delle disposizioni concernenti il green pass quale requisito per l’accesso o per l’uscita temporanea da determinate strutture che abbiamo sintetizzato nel punto 4.

Come ultima novità segnaliamo l’ordinanza del Ministero della Salute del 28/12/2022 relativa ai tamponi obbligatori per passeggeri in arrivo dalla Cina e la dismissione dal 31 dicembre 2022 dell’App Immuni che non sarà più disponibile negli store e non si
potranno più ricevere allerta o nuove certificazioni Covid-19.

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