Con il decreto legislativo n. 32/2021 sono state introdotte nuove disposizioni legate ad una serie di ambiti, tra cui: la copertura dei costi base per i controlli sanitari ufficiali o per garantire l’applicazione della normativa in materia di sicurezza alimentare, i mangimi, la salute degli animali e l’immissione in commercio ed uso dei prodotti fitosanitari.

Il provvedimento, entrato in vigore nel 2022, ha inoltre modificato – oltre che abrogato il decreto 194/2008 – l’elenco degli stabilimenti assoggettati alle tariffe forfettarie, disciplinate dalla sezione 6, tabella A, dell’allegato 2. In base alle nuove disposizioni, dunque, il regime delle tariffe forfettarie sarà differenziato in base al rischio (basso, medio o alto) degli stabilimenti stessi.

Imprese interessate
Sono assoggettate al pagamento della tariffa forfettaria annua le imprese che hanno commercializzato all’ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una delle attività elencate nell’ allegato 2, sezione 6, tabella A. Ecco alcuni esempi di attività in questione:

  • Produzione di bevande alcoliche;
  • Produzione pasta secca e/o fresca;
  • Produzione pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria (freschi e secchi);
  • Commercio all’ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry.
    Sono escluse dal pagamento della tariffa sui controlli sanitari ufficiali le attività di ristorazione pubblica, di commercio al dettaglio di alimenti e bevande e di commercio ambulante.

Come adempiere
Tutti gli operatori che effettuano le attività elencate nell’allegato 2, sezione 6, tabella A, per il primo anno di applicazione del decreto 32/2021, dovranno trasmettere all’Azienda sanitaria locale, tramite Pec, il modulo di autodichiarazione, contenete le informazioni relative all’anno solare precedente. È importante, inoltre, sottolineare di essere o di non essere, per l’anno in corso, assoggettati al pagamento della tariffa forfettaria annua, in quanto nell’anno solare precedente si è commercializzato all’ingrosso ad altri operatori una quantità superiore al 50% della propria merce, derivante da una o più delle attività previste all’interno dell’allegato 2.
È responsabilità dell’impresa fornire le suddette informazioni. In caso di mancato ricevimento del modello di autodichiarazione, l’Azienda sanitaria locale provvederà ad addebitare all’impresa inadempiente l’importo corrispondente alla fascia di rischio più bassa, riservandosi la possibilità di effettuare poi successive verifiche.
Il pagamento della tariffa dovrà essere compiuto esclusivamente a seguito di avviso di pagamento, da effettuarsi entro 60 giorni dalla richiesta.
Il modulo di autodichiarazione dovrà essere inviato all’indirizzo ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.

Sanzioni
L’omessa comunicazione dell’autodichiarazione o l’omesso pagamento delle tariffe da parte dell’operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, l’Azienda sanitaria locale applicherà all’importo dovuto una maggiorazione del 30 per cento, oltre che gli interessi legali, emettendo una nuova richiesta di pagamento.
Trascorsi sessanta giorni dalla suddetta richiesta, in caso di ulteriore inadempimento, l’Azienda sanitaria locale applicherà le procedure di recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva.

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