Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che prevede lo stop a sconto in fattura e cessione di crediti edilizi.

Dall’entrata in vigore del DL n° 11/2023 (già pubblicato in Gazzetta ufficiale e quindi in vigore da oggi 17/02/2023), coloro i quali decideranno di intraprendere un progetto con interventi agevolabili, non potranno più utilizzare le due opzioni al posto della detrazione in dichiarazione dei redditi. Sono esclusi dal blocco soltanto i lavori in corso e per i quali era già stata presentata la Cila.

Il DL riguarda gli interventi in materia di:

  • recupero patrimonio edilizio (Bonus Ristrutturazioni);
  • efficienza energetica (Ecobonus);
  • Superbonus;
  • misure antisismiche (Sismabonus);
  • facciate;
  • impianti fotovoltaici;
  • colonnine di ricarica;
  • superamento barriere architettoniche.

Resta solo la possibilità di eseguire i lavori a proprie spese e provvedere in un secondo momento alla detrazione fiscale.

In sintesi: per i bonus che matureranno da ora in poi non ci sarà più la possibilità di ottenere lo sconto in fattura né di cedere i crediti. Resta solo la detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Il blocco della cessione e dello sconto in fattura non vale per le opzioni relative alle spese rientranti nel Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per le altre tipologie di interventi edilizi, diversi dal Superbonus, il blocco non si applica per gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori (articolo 16-bis, comma 3 TUIR).

Divieto cessioni alla PA

La norma introduce un divieto per Comuni, Province e Regioni e tutti gli enti che rientrano nel cosiddetto “perimetro della Pa” di acquistare crediti fiscali legati a lavori di ristrutturazione. Queste operazioni di acquisto, infatti, potrebbero essere contabilizzate come indebitamento, possibile solo in forme limitatissime.

Responsabilità in solido

Con il nuovo DL, si esclude la responsabilità in solido:

  • per il fornitore che ha applicato lo sconto;
  • per i cessionari che hanno acquisito il credito per opere realizzate e comprovate da apposita documentazione;
  • per i soggetti diversi dai consumatori o utenti che acquistano i crediti da una banca o società del gruppo sue correntiste in possesso di apposita documentazione.

Viene escluso che questi soggetti abbiano avuto una condotta negligente quando abbiano acquisito una serie di documenti: titoli edilizi, notifica alla Asl, prove foto e video dell’esecuzione dei lavori, visure catastali, visti, asseverazioni. Questa esclusione riguarda anche i correntisti che comprano dalle banche.

Si tratta di una norma che dovrebbe sbloccare i tantissimi crediti “incagliati”.

Il CdM ha concordato che le associazioni di rappresentanza delle categorie maggiormente interessate dalle disposizioni del decreto-legge saranno sentite dal Governo il prossimo 20 febbraio.

Leggi il testo del DL

 

Per informazioni è possibile scrivere a: i.chechi@cna-gr.it o chiamare i numeri 0564 471210 – 333 1031288

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