Dal 24 gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di amianto (D.lgs. 213/2025), decreto che recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 e introduce modifiche significative al Titolo IX, Capo III del D.lgs. 81/2008. L’obiettivo è rafforzare la protezione dei lavoratori dai rischi dovuti all’esposizione all’amianto, ampliando il campo di applicazione e coordinandosi con la normativa europea.

 Che cosa cambia

Le modifiche riguardano principalmente la valutazione del rischio, notifica, prevenzione, controllo dell’esposizione e la gestione delle attività di bonifica. Il decreto si inserisce in un quadro normativo già consolidato, che negli anni ha definito in modo sempre più stringente la tutela dei lavoratori esposti all’amianto:

  • Direttiva 2009/148/Ce, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2668, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto;
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IX, Capo III, che disciplina in modo organico il rischio amianto nei luoghi di lavoro;
  • Legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha sancito il divieto di utilizzo dell’amianto in Italia;
  • Regolamento (Ce) n. 1272/2008 (Clp), per la classificazione dell’amianto come sostanza cancerogena;
  • Piano europeo di lotta contro il cancro, richiamato nel preambolo del decreto.

Resta centrale il divieto introdotto dalla legge n. 257/1992, ma l’attenzione si sposta sempre più sulla prevenzione del rischio residuo sul patrimonio edilizio esistente e sulla qualità delle misure tecniche e organizzative adottate.

Campo di applicazione e definizioni

Viene riscritto l’art 246 che estende in modo esplicito l’applicazione della disciplina a:

  • manutenzione, ristrutturazione e demolizione;
  • rimozione, smaltimento e trattamento dei rifiuti contenenti amianto;
  • bonifica delle aree interessate;
  • attività estrattive o di scavo in pietre verdi;
  • gestione delle emergenze, anche legate a eventi naturali estremi

Inoltre viene chiarito che tutti i silicati fibrosi elencati sono sostanze cancerogene di categoria 1A, con un richiamo diretto al regolamento Clp, chiarimento che rafforza l’inquadramento dell’amianto come rischio cancerogeno.

Individuazione dell’amianto e valutazione del rischio 

Le modifiche introdotte intervengono in modo coordinato sugli articoli 248 e 249 del Testo Unico, rafforzando la fase preliminare di analisi del rischio amianto prima dell’avvio dei lavori. Prima di demolire, manutenere o ristrutturare occorre sapere se l’amianto è presente, e questa conoscenza non può essere presunta. Il datore di lavoro deve attivarsi in modo concreto, acquisendo informazioni dai proprietari e da altre fonti disponibili e, in assenza di dati attendibili, procedendo a verifiche tecniche tramite operatori qualificati, prima dell’inizio dei lavori.

Su questa base si innesta la valutazione del rischio, che non si limita più a fotografare l’esposizione, ma orienta le scelte operative. L’introduzione del nuovo comma 1-bis dell’art. 249 afferma infatti che la rimozione dell’amianto deve avere priorità rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica, quando vi sia un rischio di esposizione. Le ipotesi di esposizione sporadica o di debole intensità restano ammesse, ma solo se la valutazione dimostra in modo chiaro il rispetto del valore limite.

Notifica e controllo dell’esposizione: gestione operativa dell’esposizione, dalla fase di notifica fino al rispetto del valore limite

I riferimenti normativi sono:

  • art. 250 d.lgs. 81/2008, sulla notifica all’organo di vigilanza;
  • art. 253 d.lgs. 81/2008, sul controllo dell’esposizione;
  • art. 254 d.lgs. 81/2008, sul valore limite di esposizione.

La notifica preventiva viene rafforzata sia nei contenuti sia nella tracciabilità nel tempo, con un documento tecnico che deve descrivere attività, quantitativi di amianto, lavoratori coinvolti, misure adottate e stato sanitario e formativo del personale. Particolarmente significativa è la previsione della conservazione quarantennale di parte della documentazione, che chiarisce come la gestione del rischio amianto non si esaurisca nel cantiere, ma si proietti nel lungo periodo.

Sul piano del controllo dell’esposizione, la misurazione delle fibre diventa parte integrante del processo valutativo confluendo direttamente nella valutazione dei rischi.

È previsto un regime transitorio fino al 20 dicembre 2029, durante il quale resta ammessa la microscopia ottica in contrasto di fase. Dal 21 dicembre 2029 si passerà alla microscopia elettronica, includendo anche le fibre più sottili.

Il valore limite di esposizione viene fissato in modo stabile a 0,01 fibre/cm³, ma cambia l’approccio in caso di superamento: la normativa impone l’immediata sospensione dei lavori, l’analisi delle cause e l’adozione di misure correttive prima della ripresa delle attività, in una logica preventiva e non di gestione ex post del rischio.

Formazione, sorveglianza sanitaria e tracciabilità : competenze, controlli sanitari e memoria dell’esposizione

I riferimenti sono:

  • art. 258 d.lgs. 81/2008, sulla formazione dei lavoratori;
  • art. 259 d.lgs. 81/2008, sulla sorveglianza sanitaria;
  • art. 260 d.lgs. 81/2008, sul registro di esposizione;
  • art. 261 d.lgs. 81/2008 e Allegato XLIII-ter, sulle patologie amianto-correlate.

Il percorso formativo va adattato alla mansione e, per i lavori di demolizione o rimozione, deve includere anche l’uso di attrezzature e tecnologie finalizzate al contenimento della dispersione delle fibre.

In riferimento alla sorveglianza sanitaria, viene rafforzata la periodicità dei controlli ed è esplicitata la finalità di verificare l’effettiva idoneità all’uso dei dispositivi di protezione respiratoria. Inoltre, è previsto l’obbligo di visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, con indicazioni per il monitoraggio sanitario nel tempo.

Inoltre i lavoratori esposti devono essere iscritti nei registri dedicati e i dati confluiscono nel sistema Inail, con conservazione per 40 anni. L’introduzione dell’allegato XLIII-ter aggiorna e amplia l’elenco delle patologie correlate all’amianto, rendendo più chiaro il collegamento tra esposizione professionale e tutela assicurativa e sanitaria.

Operatività del decreto: già in vigore, fermo restando le discipline transitorie previste

Il provvedimento segna un cambio di prospettiva nella gestione dei rischi connessi all’esposizione all’amianto, spostando l’attenzione sull’individuazione preventiva dei materiali e su una valutazione del rischio realmente fondata su dati tecnici e la gestione dell’esposizione deve essere tracciabile e difendibile anche a distanza di anni.

 

L’ufficio Ambiente & Sicurezza CNA srl è offre un servizio di consulenza specializzata nella gestione e valutazione del rischio amianto, affiancando, imprese e privati in tutte le fasi: dalla ricognizione dei manufatti alla definizione delle misure di controllo, fino all’adempimento degli obblighi normativi.

La nostra consulenza è costruita su misura per ogni contesto, con l’obiettivo di garantire sicurezza, trasparenza e conformità fondamentali per la bonifica e la prevenzione delle malattie.

Per ulteriori informazioni contattare: 0564/471217- r.santini@cna-gr.it.

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