La deliberazione Covip del 19 giugno 2026 fornisce chiarimenti operativi sul nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, applicabile dal 1° luglio 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Le indicazioni sostituiscono integralmente, dal 1° luglio 2026, le linee di indirizzo fornite con deliberazione del 24 aprile 2008 (e successive modificazioni) sulle scelte di destinazione del Tfr da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro.

Le nuove regole si applicano a due categorie:

  1.  I lavoratori di prima assunzione dal 1° luglio 2026;
  1. I lavoratori non di prima assunzione che instaurano un nuovo rapporto da tale data, quando risultano già iscritti a una forma di previdenza complementare.

Restano, invece, esclusi: i dipendenti pubblici; i dipendenti del settore privato che hanno rapporti di lavoro subordinato già in essere al 30 giugno 2026, che hanno disposto la scelta di aderire o non aderire alla previdenza complementare con il proprio Tfr sulla base delle regole previgenti.

Covip chiarisce che, nella prima categoria, rientrano i soggetti al primo rapporto di lavoro dipendente. Per tali dipendenti, l’adesione alla previdenza complementare è automatica all’assunzione, ex lege, salvo rinuncia entro 60 giorni (con effetto retroattivo).

L’adesione automatica comporta, in linea generale, la devoluzione, al fondo di riferimento, sia dell’intero Tfr che della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi.

Le principali precisazioni sono le seguenti:

  • il Tfr è destinato automaticamente al fondo individuato dagli accordi collettivi; in presenza di più fondi, e senza specificazione nel contratto collettivo aziendale del fondo destinatario delle adesioni automatiche, esse confluiscono nel fondo che vanti il maggior numero di aderenti alla data dell’assunzione del dipendente;
  • i lavoratori con Ral inferiore all’assegno sociale possono, entro 60 giorni, comunicare di non voler versare la contribuzione a proprio carico;
  • nei contratti a termine di durata inferiore 60 giorni, non si applica l’adesione automatica;
  • se il rapporto cessa entro 60 giorni. l’adesione automatica non produce effetti;
  • le sospensioni lavorative non interrompono il termine dei 60 giorni;
  • durante il periodo di prova, se l’accordo esclude i contributi, il datore versa comunque il Tfr dall’assunzione e i contributi solo dopo la prova;
  • il lavoratore può, entro 60 giorni, rinunciare, scegliere altro fondo o destinare una quota di Tfr (se previsto).

L’altra categoria è quella dei lavoratori non di prima assunzione con nuovo rapporto (dal 1° luglio 2026). Per tali dipendenti, l’adesione automatica si applica retroattivamente se il lavoratore ha già un fondo attivo con conferimento di Tfr e se, entro 60 giorni, non indica a quale forma pensionistica complementare destinare il Tfr maturando. In caso di adesione automatica, il Tfr è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro 60 giorni, decida di destinare solo una percentuale del Tfr maturando.

La direttiva specifica che:

  • se l’adesione pregressa non prevede Tfr (solo contributi), non opera l’automatismo;
  • se il lavoratore dichiara di non avere una posizione attiva di previdenza complementare (con Tfr), il Tfr resta disciplinato dall’art. 2120 c.c.;
  • se il lavoratore ha riscattato integralmente la posizione precedente, non rientra nell’automatismo.
  • se, invece, cambia lavoro (e cambia comparto) ma mantiene una posizione non riscattata, rientra comunque nel meccanismo.

 

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