A seguito della modifica dell’articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 433, è stato previsto un intervento sia di semplificazione delle procedure d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane che di rafforzamento giuridico della denominazione “artigianato”.

I nuovi commi, l’ottavo e il nono, prevedono che il riferimento all’artigianato è riservato solamente alle attività iscritte all’albo delle imprese artigiane. È vietato, dunque, adottare riferimenti all’artigianato nella ditta, nell’insegna, nel marchio e nella promozione di prodotti o servizi da essa commercializzati se l’impresa non è iscritta all’albo e non produce o realizza direttamente beni o servizi qualificati come “artigianali”. Il divieto si estende anche ai consorzi e alle società consortili non iscritti nella sezione separata dell’albo.

In caso di violazione, la normativa prevede una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato dell’impresa, con soglia minima inderogabile di 25mila euro per violazione.

Per maggiori informazioni: c.cesarini@cna-gr.it.

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