Con la conversione in legge del D.L.116/2025, avvenuta con la L.147/2025 in vigore dal 8 ottobre 2025, sono state apportate diverse modifiche alle sanzioni previste nel Testo Unico Ambientale per combattere l’abbandono, la combustione incontrollata e la non corretta gestione dei rifiuti.
Inoltre sono state apportate diverse modifiche al D.Lgs.49/2014 riguardante la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE, ma anche introdotte delle pene accessorie:
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- nel caso di ritiro di apparecchiature usate “uno contro uno” o “uno contro zero”, al momento della consegna a domicilio dell’apparecchiatura acquistata dal consumatore, i rivenditori che ritirano l’apparecchio sostituito possono ritirare anche tutti gli altri RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza che il consumatore sia obbligato ad acquistare un prodotto equivalente;
- i distributori possono effettuare il deposito dei RAEE raccolti sia presso i propri punti vendita sia presso altri luoghi: in entrambi i casi, questi luoghi devono essere comunicati al Centro di coordinamento RAEE (CDC RAEE).
Per la loro mancata comunicazione si applica una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 euro; - in caso di mancata comunicazione al CDC RAEE da parte dei distributori dei quantitativi di RAEE da loro ricevuti si applica una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 euro. Questi importi sono ridotti alla metà in caso di comunicazione inesatta o incompleta.
In base all’art.11 co.8 del D.Lgs.49/2014, si ritiene che tali disposizioni così modificate si applicano anche agli installatori e centri di assistenza che ritirano RAEE.
Sono state introdotte nuove disposizioni normative che semplificano e regolano la gestione e lo smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). Queste modifiche che sono operative già dal 15 novembre 2024, coinvolgono direttamente installatori, centri di assistenza tecnica e distributori. Eccole:
- Non sia più necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 3 bis;
- Le imprese già iscritte in questa categoria sono state cancellate d’ufficio, con notifica inviata tramite pec.
- Gli operatori interessati devono iscriversi al Cdc Raee per adempiere agli obblighi previsti dalla legge;
- L’iscrizione che è gratuita è necessaria per continuare a gestire i Raee in modo semplificato cioè senza dover utilizzare registri di carico/scarico rifiuti, formulari di identificazione, dichiarazione Mud ed iscrizione al Rentri, ma, soprattutto, senza la necessità di dover autorizzare il luogo di deposito preliminare per la gestione di rifiuti conto terzi;
- Entro il 30 aprile di ogni anno, si deve comunicare al Cdc Raee i quantitativi di Raee conferiti nell’anno precedente.
- Per ulteriori informazioni riguardante l’scrizione e altri adempimenti è possibile consultare il portale de Cdc Raee: https://www.cdcraee.it/.
Per info e assistenza: r.santini@cna-gr.it – a.bigozzi@cna-gr.it – Ambiente&Sicurezza CNA Grosseto


