Il 24 maggio scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni che definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La normativa, che ha abrogato tutti i precedenti accordi in materia di formazione in salute e sicurezza sul lavoro, presenta alcune rilevanti novità che interessano le imprese. Ecco quali.
Formazione obbligatoria per i datori di lavori che non si sono autonominati Responsabili del servizio prevenzione e protezione (Rspp)
Devono completare la formazione entro 24 mesi, cioè entro il 23 maggio 2027.
Aggiornamento per i preposti
La durata minima del corso passa da 8 a 12 ore ed è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore per le aziende che operano nei cantieri temporanei o mobili. L’aggiornamento della formazione passa da 5 a 2 anni. I preposti che hanno effettuato la prima formazione o l’ultimo aggiornamento da più di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo (23 maggio 2025), dovranno effettuare l’aggiornamento di 6 ore entro il 23 maggio 2026.
Formazione per ambienti confinati
I nuovi corsi devono essere conclusi entro 12 mesi, quindi entro il 23 maggio 2026.
Formazione per nuove attrezzature (es. carriponte, caricatori per materiali, ecc.)
Anche in questo caso, vige l’obbligo di completamento entro il 23 maggio 2026.
Formazione generale e specifica
Obbligo di effettuare la formazione specifica prima di adibire il lavoratore alla mansione (viene meno la possibilità di usufruire di 60 giorni di tempo per far svolgere il corso al lavoratore neoassunto). La formazione specifica dei lavoratori andrà svolta al cambio di mansione o di azienda, anche in caso di aziende con lo stesso codice Ateco.
Altre novità invece riguardano:
- l’introduzione a carico del datore di lavoro di un sistema di monitoraggio dell’efficacia della formazione da effettuarsi, a posteriori, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa per constatare l’applicazione di conoscenze, abilità, competenze e comportamenti;
- l’introduzione di nuovi moduli formativi obbligatori su tematiche emergenti, come molestie e violenze nei luoghi di lavoro, e ausili per la comprensione linguistica destinati ai lavoratori stranieri.
Validità dei precedenti crediti formativi
Gli attestati di formazione relativi ai percorsi formativi ricompresi nell’accordo rilasciati da più di 10 anni e per i quali non sia stato svolto alcun aggiornamento non possono più ritenersi validi e si dovrà procedere a una formazione ex novo.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare Raluca Santini, responsabile Servizio ambiente e sicurezza, al numero 0564 471217 o scrivendo a r.santini@cna-gr.it oppure Elena Dolci, responsabile Agenzia formativa, al numero 0564 471228 o scrivendo a e.dolci@cna-gr.it.


