Con il decreto n. 127 del 21 settembre 2021, si inseriscono alcune novità in merito alla certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Il decreto estende l’ obbligo del green pass, sia ai lavoratori del settore pubblico che di quello privato e norma le modalità e i costi dei test antigenici rapidi.

Nell’ambito lavorativo privato, il decreto introduce una ennesima
integrazione all’art. 9 del DL 52/21 (convertito con Legge n. 87/2021) aggiungendo l’art. 9- septies, riguardante espressamente l’impiego delle certificazioni verdi nel settore privato, obbligo previsto a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.

L’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 si applica a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato per accedere ai luoghi in cui l’attività è svolta.

I lavoratori non in possesso della certificazione verde Covid-19, o che si rifiutino di esibirla al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati sino alla presentazione della certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro tipo di compenso, comunque denominato.

Imprese con meno di 15 dipendenti

E’ stata inserita, per le imprese con meno di 15 dipendenti, una ulteriore possibilità oltre a quanto appena descritto: il datore di lavoro può, infatti, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata del lavoratore, sospendere il lavoratore sino alla data di scadenza del contratto di lavoro stipulato per sostituirlo. La sospensione non può comunque essere superiore ad un
periodo di dieci giorni, rinnovabili una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.

Le disposizioni previste dal decreto non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Prot. n. 35309 del 04/08/2021).

Le regole si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro indicati, anche in base a contratti esterni.

Verifica del rispetto delle prescrizioni

La verifica del rispetto delle prescrizioni in tema di possesso di certificazione verde Covid 19 – regola valida per tutti i richiamati settori – sta in capo ai datori di lavoro che entro il 15 ottobre devono stabilire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, che possono essere eseguite anche a campione, prioritariamente al momento dell’accesso ai
luoghi di lavoro.
I datori di lavoro devono inoltre individuare con un atto formale i soggetti
incaricati dell’accertamento delle violazioni in tema di possesso e esibizione del certificato verde Covid-19.
Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10 (Piattaforma nazionale per il controllo del green pass).

Sanzioni

Ricordiamo che sono previste sanzioni per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro senza essere in possesso della certificazione verde, ulteriori sanzioni sono previste in capo ai datori di lavoro per la mancata adozione delle modalità operative di effettuazione delle verifiche e per la mancata verifica del possesso della certificazione dei propri lavoratori.

Maggiori informazioni saranno disponibili non appena saranno emanate le linee guida sui controlli del green pass nei luoghi di lavoro.

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