Nuove regole in materia di ritenute e compensazioni in appalti.
I soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta, residenti nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di uno o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro a una impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice, subappaltatrice, o affidataria, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Alle deleghe di pagamento deve essere allegato un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l’ammontare delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute eseguite. Il mancato invio di tale documentazione, nei termini previsti dalla norma, comporta la sospensione dei pagamenti da parte del committente a favore dell’appaltatore e sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio.
Per essere sottoposti a queste regole occorre che l’impresa appaltatrice, subappaltatrice, affidataria, apporti in maniera prevalente manodopera presso la sede del committente, e utilizzi beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, o a esso riconducibili in qualunque forma.
L’applicazione della norma è esclusa qualora l’impresa appaltatrice, affidataria, subappaltatrice, comunichi al committente, con apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno tre anni;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale, per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni presentate in tale periodo.


