C’è tempo fino al 31 dicembre 2019 per presentare la denuncia fiscale per la vendita o somministrazione di prodotti alcolici al consumatore finale,
per tutti coloro che hanno avviato l’attività dal 28 agosto 2017 al 29 giugno 2019, e per tutti coloro che hanno presentato comunicazione preventiva al Suap in data antecedente al 29 agosto 2017, ma che non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.
Con la L. 124/2017 art. 1 comma 178 era stato prevista l’esclusione dall’obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle Dogane per gli esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi.
Il decreto Crescita, convertito dalla Legge 28/06/2019 n. 58, ha reintrodotto l’obbligo per chiunque svolga un’attività commerciale nel settore degli spiriti (mescita, vendita al dettaglio, commercio all’ingrosso, depositi a scopo di vendita) e di altri prodotti come liquori, vino, birra, profumeria, alcool puro, alcool denaturato ed altro.
Le principali attività interessate sono le rivendite alimentari, supermercati, bar, pub, pasticcerie, pizzerie, trattorie, enoteche, drogherie, fast food, circoli e associazioni ricreative, profumerie, istituti di bellezza, parrucchieri, farmacie, erboristerie, depositi e commercio all’ingrosso, spacci interni, mense aziendali, tabaccherie, alberghi, locande, chioschi, ecc.
Occorre allegare alla domanda, redatta su modello approvato dall’agenzia delle dogane, due marche da bollo da 16 euro e gli estremi dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività.
La CNA rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.


