Il 14 marzo 2019 è entrato in vigore il nuovo decreto interministeriale 22/01/2019 che abroga completamente il decreto del 4 marzo 2013, che individua le procedure di revisione, integrazione e rimozione della segnaletica per la delimitazione dei cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, l’informazione e la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti addetti all’apposizione e rimozione della segnaletica, e i dispositivi di protezione individuale. Il nuovo decreto interessa non solo i gestori delle infrastrutture (enti proprietari delle strade o società concessionarie) ma anche le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, che sono tenuti ad applicare i nuovi criteri minimi di sicurezza e a garantire che gli addetti alle squadre di intervento per l’apposizione della segnaletica ricevano l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici.

Sono interessate quelle attività lavorative e quelle situazioni in cui possono presentarsi sulle strade anomalie quali: cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, ecc. che costituiscono un pericolo per gli utenti e nelle quali sia previsto un segnalamento temporaneo.

La gestione operativa degli interventi deve essere guidata e controllata da un preposto, specificamente formato, che coordini tutte le fasi delle operazioni e inoltre la formazione specifica non sostituisce ma integra quella obbligatoria.
Infine il nuovo decreto indica anche i requisiti degli indumenti ad alta visibilità che devono essere di classe 2 e 3 a seconda della tipologia di strada (non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1), la tipologia di segnalazione che devono avere i veicoli operativi e la segnaletica necessaria della zona di intervento.

Per informazioni: Ufficio Ambiente & Sicurezza, tel. 0564 4711 – email- r.santini@cna-gr.it

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