Con la nota n. 2572 del 14 aprile 2023 l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) riepiloga le indicazioni operative sul rilascio delle autorizzazioni per l’installazione degli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo nei luoghi di lavoro (articolo 4 della Legge n. 300/1970).
Viene ribadito innanzitutto l’obbligo per l’installazione degli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, di accordo preventivi con le Rsa e/o Rsu aziendali o territoriali.
In assenza di accordo va richiesta l’autorizzazione all’Ispettorato competente e in caso di mancata autorizzazione, il consenso all’installazione da parte del personale non mette al riparo da sanzioni.
La nota ribadisce il divieto assoluto di un controllo intenzionale a distanza dell’attività dei lavoratori e precisa che l’installazione del sistema deve necessariamente essere preceduta da un accordo sindacale. Solo in caso di mancato accordo (o di mancata costituzione di Rsa/Rsu), è possibile formulare l’istanza autorizzativa all’Ispettorato.
L’INL specifica, inoltre, che in nessun caso il consenso individuale del lavoratore può supplire all’accordo sindacale o al provvedimento autorizzativo “restando in quest’ultimo caso l’installazione illegittima e penalmente sanzionata, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in luogo dei lavoratori…”.
In un’altra nota l’ispettorato aveva anche precisato che in tema di sistemi di controllo sui luoghi di lavoro non ha valore il principio del silenzio assenso.
La nota si occupa inoltre di precisare le modalità per
- integrazione di autorizzazione in caso di aziende multi-localizzate;
- assunzioni successive all’installazione dei sistemi di controllo;
- sistemi di geo localizzazione;
- disposizioni normative che favoriscono o impongono l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza;
- controllo sul lavoro organizzato da piattaforme digitali.
Quindi, la procedura da seguire resta quella prevista dall’articolo 4 della legge 300/1970, la quale impone due uniche modalità preventive all’installazione di sistemi di monitoraggio (videosorveglianza/gps): l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’ispettorato territoriale del lavoro.
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