Il Ministero della Salute ha aggiornato le disposizioni in merito all’epidemia da Covid-19, in tema della gestione dei casi e dei contatti ristretti e dell’utilizzo delle mascherine.

Per i soggetti positivi ai tamponi si applicano le seguenti modalità di isolamento:
Asintomatici o soggetti che non presentano sintomi da almeno due giorni: l’isolamento terminerà dopo cinque giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dal compimento dell’esame antigenico o molecolare; per coloro che risultano sempre asintomatici, effettuando un test presso una struttura sanitaria o in farmacia, l’isolamento potrà essere interrotto anche prima dei cinque giorni;
Soggetti immunodepressi: l’isolamento terminerà dopo un periodo minimo di cinque giorni, a seguito di un test con esito negativo;
Operatori sanitari: se asintomatici da due giorni, l’isolamento terminerà immediatamente in seguito a un test con esito negativo;
Cittadini provenienti dalla Cina: se rientrati in Italia nei sette giorni precedenti al primo test con esito positivo, possono terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di cinque giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno due giorni e negativi al test.
Al termine dell’isolamento, è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine Ffp2 fino al decimo giorno successivo l’inizio della sintomatologia o, per i soggetti asintomatici, dal primo test con esito positivo.

Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone positive si applica il regime di auto-sorveglianza, durante il quale dovranno indossare le mascherine Ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo dall’ultimo contatto stretto. Nel caso dell’insorgenza dei sintomi, viene raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare. Gli operatori sanitari dovranno eseguire un test giornaliero fino al quinto giorno dall’ultimo contatto.

In merito all’utilizzo dei dispostivi di protezione delle vie respiratorie, vengono prorogate fino al 30 aprile 2023 le disposizioni previste dall’ordinanza del 31 novembre 2022. Rimane dunque l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (sia mascherine chirurgiche che Ffp2) per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie-assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, quelle residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e quelle residenziali indicate dall’articolo 44 del Dpcm del 12 gennaio 2017.

Leggi la circolare del Ministero della Salute n. 051961 del 31 dicembre 2022

Leggi l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2022

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