Il Ministro della Transizione ecologica ha emesso il decreto DM n.152 del 27.09.2022, in vigore dal 4 novembre 2022, che definisce i criteri “end of waste” per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e da altre attività minerarie.
Il provvedimento detta i criteri specifici rispettando i quali i rifiuti inerti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri inerti di origine minerale sottoposti a recupero cessano di essere qualificati rifiuti, secondo le regole generali dettate dall’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006.
Il decreto stabilisce che in via preferenziale i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati, provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva ed è composto da 8 articoli e 3 allegati che riguardano:
- i rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
- i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
- gli obblighi documentali.
I criteri “end of waste” da rispettare sono contenuti nell’allegato 1 , mentre nell’allegato 2 sono indicati gli scopi per i quali può essere utilizzato l’aggregato recuperato.
Al fine di adeguarsi alle nuove regole per il recupero “end of waste” dei rifiuti da costruzione e demolizione i soggetti interessati, entro il 3 maggio 2023 (180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento) non solo devono presentare all’Autorità competente una domanda di aggiornamento dell’autorizzazione alla gestione rifiuti o dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) in suo possesso, ma dovranno anche adottare un sistema di certificazione qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001.
Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le regole del Dm 5 febbraio 1998 sui limiti quantitativi indicati nell’allegato 4 al suddetto decreto, le norme tecniche dell’allegato 5 e i valori limite per le emissioni ex allegato 1, sub allegato 2.


