Le imprese che si avvalgono di prestazioni occasionali esterne, nella propria attività, hanno l’obbligo di comunicarle in maniera preventiva all’Ispettorato del lavoro del proprio territorio. L’obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di impresa o di società a partecipazione pubblica, oltre agli enti del terzo settore che svolgono anche attività commerciale per la quale si richiede la prestazione occasionale esterna. 

Sono esonerate dall’obbligo di comunicazione le prestazioni di natura prettamente intellettuale (ad esempio i correttori di bozze, i progettisti grafici, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi). Escluse, inoltre, le prestazioni dei procacciatori d’affari occasionali e dei produttori assicurativi occasionali, mentre sono soggetti all’obbligo i produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo.

Dal primo maggio 2022 la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente tramite la piattaforma del Ministero del lavoro, tramite Spid, oppure tramite delega, firmata digitalmente, rilasciata ai nostri consulenti del Lavoro. In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.

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