Con la pubblicazione del D.L. 13/2022, vengono nuovamente apportate modifiche all’art. 121 e 122 del D.L. rilancio, in particolare è stata confermata la possibilità di optare, in luogo della detrazione diretta, per un contributo sotto forma di  sconto in fattura concesso dal fornitore del bene o servizio, e successiva cessione da parte di quest’ultimo ad un altro soggetto, o per la  cessione della detrazione da parte del beneficiario iniziale ad un soggetto terzo.

In entrambe le situazioni, la cessione è possibile nei confronti di qualunque tipo di soggetto.

La novità del decreto risiede nella possibilità di poter effettuare ulteriori due cessioni, ma solo a favore di banche ed intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari iscritti in apposito albo, imprese d’assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Dalle comunicazione di cessione o sconto inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 01/05/2022, in riferimento alla prima opzione esercitata, verrà attribuito un codice identificativo univoco al credito d’imposta, che dovrà essere indicato nelle due eventuali ulteriori cessioni .
Non potranno essere effettuate cessioni parziali.

Per i lavori edili, di importo superiori a 70mila euro, oggetto di agevolazioni fiscali, come superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus, bonus facciate, abbattimento delle barriere elettroniche, bonus mobili o bonus verde, tax credit adeguamento ambienti di lavoro, l’agevolazione può essere riconosciuta sole se il datore di lavoro applica i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative a livello nazionale, e tale condizione venga riportata nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse.

Inasprite le misure sanzionatorie, anche di carattere penale, nei confronti dei tecnici asseveratori.


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