Quali sono le regole in essere sui luoghi di lavoro? Ecco un breve riepilogo.

Per le persone con più di 50 anni di età (residenti sul territorio nazionale) è in essere l’obbligo vaccinale (in base all’articolo 4 quater del dl 44/2021). Il non rispetto di questo obbligo prevede la sanzioni pecuniaria, in capo al soggetto non vaccinato, di 100 euro.
Nello specifico, la norma sottolinea che questa regola vale dall’8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022 e deve quindi essere rispettata da tutti i soggetti che abbiano compiuto i 50 anni di età o che li compiano entro la data del 15 giugno.

Inoltre, si specifica che, per le persone che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini dei validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro.

Esenzione

L’esenzione dall’obbligo vaccinale viene attestata dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, attraverso un certificato. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute. Il certificato può essere digitale.

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Obbligo vaccinale e contesto lavorativo

Dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 (secondo l’art. 4 quinquies del dl. 44/2021), tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green pass rafforzato, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.

Il datore di lavoro dovrà pertanto verificare quantomeno per il primo accesso al 15 febbraio che i lavoratori ultracinquantenni posseggano un green pass “rafforzato” valido. Le funzionalità dell’App “Verifica C19” consentono lo specifico accertamento, tramite selezione della tipologia di verifica “Rafforzata (Vaccinazione/Guarigione)”.

Il datore di lavoro, nel fornire le adeguate istruzioni, potrà segnalare al verificatore i dati anagrafici dei soli lavoratori over 50 coinvolti.

Inoltre, il controllo vale anche per tutti coloro che, anche da esterni, accedono nelle strutture per svolgere la propria attività lavorativa. In questo secondo caso il verificatore avrà modo di accertare il dettaglio anagrafico dall’App “Verifica C19”.

Si sottolinea che:

  • il comma 2 della norma stabilisce che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti over 50 che svolgono la prestazione nei luoghi di lavoro.
  • il comma 5, inoltre, dispone che è vietato l’accesso dei lavoratori over 50 ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale 

Questo significa, a nostro avviso, che il lavoratore in smart working non deve essere controllato dal datore di lavoro circa la presenza o meno del Green pass.

Tuttavia, come ha avuto modo di specificare in passato il Governo in materia di Green pass “base”, lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo del certificato.

Qualora, per esempio, fosse già programmato l’utilizzo dello smart working per questi lavoratori, non si porrebbe alcun problema: i lavoratori sarebbero assenti ingiustificati solo nei periodi in cui è programmato il loro ingresso in azienda o nel caso in cui ai fini organizzativi si rendesse necessario il lavoro in ambiente aziendale. Diversamente per i giorni in cui il lavoro è svolto in smart working il lavoro sarà retribuito alle ordinarie condizioni.

Conseguenze in caso di inadempimento del lavoratore

I lavoratori privi del Green pass rafforzato sono considerati in assenza ingiustificata, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

È facoltà dell’azienda di procedere con la sospensione del lavoratore dopo il quinto giorno consecutivo di assenza ingiustificata nei termini che vengono descritti nel paragrafo successivo. Ora tale prerogativa è valida anche per le aziende grandi.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il proprio referente CNA

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