Dopo un lungo e iter, è entrato in vigore il decreto legislativo 196 del 2021 che recepisce la direttiva europea sulle plastiche monouso.
Ecco le principali disposizioni previste nel provvedimento, in riferimento alle scadenze:
- Il decreto prevede a partire che, dal 14 gennaio 2022, data della sua entrata in vigore, il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’Allegato (bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste per palloncini, ecc.) e di prodotti di plastica oxo-degradabile (art. 5). Per questi prodotti la messa a disposizione sul mercato nazionale sarà consentita fino a esaurimento delle scorte a condizione che sia dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza del divieto. Non rientrano nel divieto i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile certificato in conformità alla norma UNI EN 13432 e alla norma UNI EN 14995 in determinati casi ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso;
- per quanto riguarda prodotti quali assorbenti, tamponi igienici, salviette umidificate e prodotti del tabacco con filtri (vedi Allegato parte D) è stabilito un requisito di marcatura, sempre a partire dal 14 gennaio 2022. Ciascun prodotto deve recare una marcatura che informa il consumatore sulle appropriate modalità di gestione del rifiuto in coerenza con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento e la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o forme improprie di smaltimento (art. 7). La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti non conformi ai requisiti di marcatura è consentita fino a esaurimento delle scorte a condizione che sia dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza dell’obbligo;
SANZIONI
L’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all’articolo 5, è punita con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La medesima sanzione è applicata nei casi in cui vengano immessi sul mercato prodotti privi dei requisiti di marcatura di cui all’articolo 7. Sono altresì previste sanzioni (5.000 euro) per i produttori inadempienti all’obbligo di partecipazione ai sistemi di responsabilità estesa previsti all’articolo 8 (evidenziamo però che le disposizioni sui regimi di responsabilità estesa del produttore hanno delle scadenze successive).
CREDITO DI IMPOSTA AL 20 PER CENTO
Al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto un contributo sotto forma di un credito d’imposta per gli anni 2022, 2023, 2024 a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’Allegato parte A e parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato secondo la norma UNI EN 13432:2002 (articolo 4). Il contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate ed è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. I criteri e le modalità di applicazione di questa disposizione saranno stabiliti con decreto del Mite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.


