La legge Finanziaria (L. 234/2021), per l’anno 2021, nei commi da 28 a 42, ha previsto proroghe e novità per il Superbonus e bonus minori.
Ecco le nuove nuove principali scadenze per il Superbonus al 110%:
- Per interventi trainanti (sia Eco che Sisma bonus) e interventi “trainati” eseguiti su edifici unifamiliari, unità immobiliare sita in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e autonome, il termine ultimo per accedere all’agevolazione 110% è il 31 dicembre 2022, purché alla data del 30 giugno 2022 sia stato eseguito almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- Per interventi trainanti (sia Eco che Sisma bonus) e interventi “trainati” su parti comuni condominiali, o su immobili composti da 2 a unità immobiliari di proprietà di un unico proprietario o in comproprietà, o interventi eseguiti da Onlus, OdV, Aps, il termine ultimo è il 31 dicembre 2025 con le seguenti percentuali di agevolazione:
- spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 aliquota 110%
- spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 aliquota 70%
- spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 aliquota 65%;
- Per interventi “trainati” relativi agli impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici chiarito il collegamento in termini di proroga all’intervento trainante. Pertanto sono previste anche per tali spese 4 quote annuali per il recupero della detrazione, per le spese sostenute dal 2022.
Le scadenze per bonus minori:
- Bonus facciate – prorogato al 31 dicembre 2022 con riduzione dell’aliquota di detrazione al 60% rispetto al 90% prevista sino al 31 dicembre 2021;
- Ecobonus – prorogato al 31 dicembre 2024 con le stesse aliquote e massimali di detrazioni già previsti dall’art. 14 D.L. 63/20214
- Bonus ristrutturazione – prorogato al 31 dicembre 2024 con aliquota di detrazione al 50% e limite di spese a 96.000 euro. Rimane invariata la ripartizione in 10 quote annuali;
- Bonus mobili – proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2024, con una riduzione dei tetti massimi di spesa recuperabili: 10.000 euro per le spese sostenute nel 2022, 5.000 euro per le spese sostenute nel 2023 e 2024;
- Bonus verde – prorogato al 31 dicembre 2024, con aliquota detraibile del 36% su un importo massimo di spesa di 5.000 euro
Sconto in fattura e Cessione del credito
E’ prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità d optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto e la cessione del credito per i bonus minori.
Per gli interventi che danno diritto all’aliquota maggiorata del 110% l’opzione è esercitabile per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025.
Rimangono salve, con alcune modifiche, le norme introdotte dal decreto “antifrode”:
- Necessità del visto di conformità per la detrazione anche in dichiarazione dei redditi delle spese che danno diritto al superbonus;
- Necessità dell’attestazione di congruità delle spese e del visto di conformità per l’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito per i bonus minori ad eccezione:
- delle opere rientranti nelle attività di edilizia libera di cui all’art. 6 DPR 380/2001
- per gli interventi di importo complessivo inferiore a 10.000 euro.
Tali eccezione non operano mai in caso di bonus facciate. Le spese per il rilascio dell’attestazione della congruità della spesa e per il visto di conformità danno diritto alla detrazione anche in riferimento ai bonus minori.
Nuova detrazione per interventi volti all’eliminazione delle barriere elettroniche
La nuova detrazione si affianca e non sostituisce quella già prevista all’art. 16Bis c. 1 TUIR; è prevista un’aliquota pari al 75%, ed è ripartita in 5 anni con i seguenti massimali di spesa:
- 50.000 € per gli edifici unifamiliari;
- 40.000 € per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 € per edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che tale particolare nuova detrazione.


