Dal 10 gennaio 2022 scatta l’adeguamento dei siti web secondo il provvedimento 231 del Garante.
Si tratta di un adeguamento che prevede lo stop, sui siti internet, all’accanimento dei banner sui cookie, alt ai muri virtuali che bloccano la navigazione se non si consente ai cookie (cosiddetti cookie wall) e basta con la strumentalizzazione del legittimo interesse per carpire dati di chi naviga in rete.
Per approfondimenti e adeguamenti le imprese sono invitate a rivolgersi al proprio consulente per il sito web.
Di seguito le principali indicazioni sull’uso dei cookie.
Informativa
L’informativa agli utenti dovrà indicare:
- anche gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali;
- i tempi di conservazione delle informazioni;
- le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato in particolare diritto di accesso e di reclamo all’Autorità;
- dovrà poter essere fruibile anche a persone con disabilità.
Potrà essere resa multilayer (su più livelli) anche su più canali (multichannel) e con diverse modalità (ad esempio, con pop up, video, interazioni vocali).
Resta confermato l’obbligo della sola informativa per i cookie tecnici, anche inserita nell’informativa generale. Il Garante raccomanda poi che i cookie analytics, usati per valutare l’efficacia di un servizio, siano utilizzati solo a scopi statistici.
Consenso
a) Il meccanismo di acquisizione del consenso on line dovrà innanzitutto garantire che, per impostazione predefinita, al momento del primo accesso ad un sito web, nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato all’interno del dispositivo dell’utente, né venga utilizzata altra tecnica di tracciamento attiva (ad esempio, cookie di terze parti) o passiva (ad esempio, il fingerprinting).
b) Per i cookie di profilazione rimane la necessità del consenso da richiedere attraverso un banner ben distinguibile sulla pagina web, attraverso il quale dovrà anche essere offerta agli utenti la possibilità di proseguire la navigazione senza essere in alcun modo tracciati, ad esempio chiudendo il banner cliccando sulla caratteristica X da inserire in alto a destra.
c) Scrolling: il Garante precisa che il semplice spostamento in basso del cursore (scroll down) non rappresenta una idonea manifestazione del consenso. I titolari dei siti (publisher) dovranno eventualmente inserire lo scrolling in un processo più articolato nel quale l’utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di prestare un consenso al trattamento.
d) Cookie wall (sistema che vincola gli utenti all’espressione del consenso): il Garante chiarisce che questo meccanismo è da ritenersi illegittimo. Salva l’ipotesi, da verificare caso per caso, nella quale il titolare del sito consenta comunque agli utenti l’accesso a contenuti o servizi equivalenti senza richiesta di consenso all’uso dei cookie o di altri tracciatori.
e) Questione della ripresentazione del banner ad ogni nuovo accesso: il Garante precisa che tale prassi per la richiesta di consenso agli utenti che in precedenza l’abbiano negato, non trova ragione negli obblighi di legge e risulta una misura ridondante e invasiva.
La scelta dell’utente dovrà essere debitamente registrata e non più sollecitata, a meno che: non mutino significativamente le condizioni del trattamento; sia impossibile sapere se un cookie sia già memorizzato nel dispositivo; siano trascorsi almeno 6 mesi.
Fermo in ogni caso il diritto degli utenti di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato.
f) I publisher rendano manifesti nell’informativa almeno i criteri di codifica dei tracciatori adottati da ciascuno.


