Con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, l’INPS ha chiarito quando e come spetta la tutela previdenziale da “malattia” nei confronti dei lavoratori sottoposti a periodi obbligatori di sorveglianza sanitaria per Covid.Il messaggio distingue le seguenti ipotesi:

  • quarantena e sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili: è il caso del lavoratore fragile, ossia quello in possesso del riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c. 3 Legge n. 104/1992 che sottoposto in quarantena, riesca comunque a svolgere la mansione da casa, in accordo con il datore di lavoro; laddove invece la malattia conclamata determini un’incapacità al lavoro, il dipendente avrà diritto allaprestazione previdenziale INPS;
  • quarantena per ordinanza amministrativa: è l’ipotesi in cui il divieto di allontanamento dal proprio territorio è disposto dall’autorità amministrativa locale, con l’obiettivo di contenimento della diffusione dell’epidemia e la conseguente impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro; non essendoci un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, ed essendovi la possibilità per il datore di lavoro di accedere con riferimento ai lavoratori interessati di presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, la tutela della Malattia INPS non trova sussistenza;
  • quarantena all’estero: la quarantena all’estero di assicurati in Italia che si sono recati all’estero risulta tutelata solo se è stato emesso un provvedimento dalle preposte autorità sanitarie Italiane;
  • lavoratori in cassa integrazione: nel caso in cui il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia, per il principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, già ribadito dall’Inps con il messaggio 30 aprile 2020, n. 1822.

Per informazioni è possibile rivolgersi al CAF Imprese CNA: tel. 0564 4711 – g.cini@cna-gr.it

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