La Legge 11 marzo 2026, n. 34, denominata “Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Pmi)”, entrerà in vigore il prossimo 7 aprile. Si tratta del primo provvedimento annuale dedicato alle Pmi, con una serie di misure trasversali volte a sostenere competitività, aggregazione, semplificazione e normative aziendali.
Uno dei punti più rilevanti per datori di lavoro, riguarda l’introduzione di disposizioni specifiche per la sicurezza nei luoghi di lavoro, che modificano il Decreto legislativo 81/2008:
Modelli semplificati di organizzazione e gestione – Mog (Art. 10)
La modifica all’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 prevede l’inserimento del comma 5-ter, che incarica l’Inail di elaborare, entro il 5 agosto 2026 e d’intesa con le parti sociali, modelli semplificati di organizzazione e gestione destinati a microimprese e Pmi, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale. Spetterà a Inail anche il compito di supportare le imprese nella loro adozione sul piano gestionale e applicativo
Formazione e addestramento (Art. 10)
L’estensione dell’obbligo formativo e, quando previsto, dell’addestramento specifico dei lavoratori in materia di salute e sicurezza anche in occasione di periodi di Cig (Cassa integrazione guadagni), sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro (modifica dell’art. 37 co. 4, aggiunta la lett. b-bis);
L’aggiornamento delle disposizioni sull’addestramento dei lavoratori (modifica dell’art. 37 co. 5del Dlgs 81/2008): la novità consiste nella possibilità di effettuarlo anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale;
Il rifiuto a frequentare corsi di formazione e riqualificazione, compresi quelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, o l’irregolare frequenza degli stessi senza giustificato motivo da parte del lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro comporterà la decadenza dal diritto a percepire tale beneficio (modifica dell’art. art. 4 co. 40 L. 92/2012)
Sicurezza nel lavoro agile (Art. 11)
Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza, compatibili con tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare attenzione a quelli relativi all’uso dei videoterminali, vengano assolti dal datore di lavoro attraverso la consegna di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), con cadenza annuale;
L’informativa deve individuare sia i rischi generali che quelli specifici connessi allo svolgimento dello smart working, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali;
In caso di inadempimento dell’obbligo informativo annuo di cui al nuovo art. 3 comma 7-bis, il datore di lavoro e il dirigente saranno soggetti ad una sanzione di tipo penale costituita dall’arresto da 2 a 4 mesi o dall’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 € (modifica all’art. 55 co. 5 lett.c, del D. Lgs. 81/2008)
Verifiche periodiche delle attrezzature (Art. 12)
Aggiornamento dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, estendendo l’obbligo di verifica periodica anche alle piattaforme di lavoro mobili elevabili e alle piattaforme fuoristrada impiegate in frutteto, ciò comporta nuove scadenze di controllo effettivo per determinate attrezzature di lavoro, con impatto diretto sulle PMI agricole e altre imprese.
Le novità introdotte dalla legge non eliminano né sospendono gli altri obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, ma rappresenta un importante intervento normativo che integra misure economiche, amministrative e organizzative a favore delle imprese di piccola e media dimensione, con novità significative anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


