La legge 198/2025 apporta importanti modifiche al Dl 159/2025. Ecco nel dettagli, quali sono le novità in materia di formazione e sicurezza.
- Formazione sicurezza entro 30 giorni per le imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, in considerazione del basso livello di rischio di tali attività e delle modalità di erogazione del servizio, la formazione in materia di salute e sicurezza e l’eventuale addestramento specifico (richiamati dall’art. 37, comma 4, lett. a), D.Lgs. 81/2008) devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro).
Se il rapporto è in somministrazione di lavoro, il termine dei 30 giorni decorre dall’inizio dell’utilizzazione (cioè dall’avvio effettivo della prestazione presso l’utilizzatore), non dalla stipula del contratto con l’agenzia.
- Il badge di cantiere digitale identificazione e tracciabilità
Viene introdotto il badge di cantiere prevedendo l’obbligo di una tessera di riconoscimento dotata di codice univoco anticontraffazione per i lavoratori impiegati nei cantieri in appalto e subappalto, nonché negli altri ambiti a rischio elevato che saranno individuati con decreto ministeriale. La novità più rilevante non è tanto l’obbligo della tessera – già presente nel Testo Unico Sicurezza Lavoro – quanto la sua integrazione digitale. Il badge potrà infatti essere reso disponibile anche in modalità digitale, attraverso strumenti interoperabili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
- Patente a crediti modifiche, decurtazioni e nuove soglie
Per alcune violazioni specifiche, individuate nell’Allegato I-bis (in particolare le fattispecie oggi ricondotte ai numeri 21 e 24), la decurtazione non è più legata esclusivamente a provvedimenti definitivi, ma avviene già a seguito della notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza. In questo passaggio assume un ruolo centrale il Portale nazionale del sommerso, che diventa uno degli strumenti informativi di riferimento per l’INL.
Viene inoltre raddoppiato l’importo della sanzione amministrativa per chi opera in cantiere senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti: la soglia minima passa da 6.000 a 12.000 euro, con effetti diretti anche sull’esclusione temporanea dalla partecipazione ai lavori pubblici.
Non meno rilevante è la previsione di un regime transitorio: le nuove regole sulle decurtazioni si applicano agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026, mentre per le violazioni antecedenti continuano a valere le disposizioni previgenti.
- Interventi in materia di prevenzione e di formazione
È stato sostituito l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 81/08 sulle scale verticali permanenti (altezza > 5 m e inclinazione > 75°), prevedendo l’obbligo, in alternativa e in base al DVR, di sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115) oppure gabbia di sicurezza, con requisiti dimensionali (distanze e caratteristiche della gabbia). Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, l’efficacia delle nuove disposizioni decorre dal 1° febbraio 2026.
È stato previsto che, con regolamento adottato con Dpcm (con specifici pareri e consultazioni), siano indicate le modalità di applicazione del decreto nei riguardi dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tenuto conto delle sue competenze.
- Formazione e ruolo del RLS
Per le imprese con meno di 15 lavoratori, il decreto affida alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità di aggiornamento periodico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto al rischio aziendale.
Le competenze acquisite tramite la formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo, con integrazione nella piattaforma SIISL.
- Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
La legge 198 ha confermato, all’art. 15, l’adozione di linee guida sul tracciamento e analisi dei mancati infortuni (near miss); in conversione è stato aggiunto che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure INAIL già elaborate (anche con parti sociali e organismi paritetici), e che tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento/integrazione, anche per evitare duplicazioni di adempimenti. Si ricorda che, come indicato nell’art. 15 del DL 159/2025, le linee guida sono rivolte alle imprese con più di 15 dipendenti e che vanno adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
- Rafforzamento attività di vigilanza
I controlli di competenza dell’INL saranno in via prioritaria nei confronti di Datori di Lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto. Sono inoltre state autorizzate nuove assunzioni: 300 ispettori per l’INL e 100 presso il Comando dei Carabinieri.
- Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
Le visite mediche devono essere effettuate all’interno dell’orario di lavoro, tranne quelle effettuate in fase pre assuntiva. Inoltre il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici promossi dal Ministero della Salute.
Accertamenti per alcool dipendenza e uso di droghe: è prevista la visita medica prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni.
Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.
Nell’ambito della contrattazione collettiva, possono essere previsti permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale.
- Le altre misure del decreto
Restano presenti le ulteriori misure del decreto (INAIL, rete lavoro agricolo, potenziamento INL, borse di studio, personale sanitario INAIL, semplificazione controlli, dipartimenti di prevenzione/ASL, ecc.), con varie correzioni e coordinamenti testuali introdotti in conversione.
Tenendo presente le novità introdotte, per ulteriori informazioni o per un audit di conformità potete contattare l’ufficio Ambiente & Sicurezza Cna Srl: tel. 0564/471217 – email : r.santini@cna-gr.it


