CNA esprime soddisfazione per l’accoglimento della richiesta avanzata nelle scorse settimane al Governo per evitare il blocco delle attività dei tecnici manutentori antincendio durante la fase di avvio del nuovo sistema di qualificazione.
Segnaliamo, quindi, le nuove disposizioni introdotte dal Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che modifica il D.M. 1° settembre 2021 in materia di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.
La principale novità riguarda il termine del 25 settembre 2026: i soggetti che entro tale data avranno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti previsti dalla normativa potranno continuare a svolgere gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio oggetto dell’istanza:
- fino alla conclusione della valutazione dei requisiti;
- e comunque non oltre il 31 marzo 2027.
Mancanza del pre-accordo con il soggetto formatore
Il Ministero ha inoltre fornito un’importante indicazione operativa per i candidati che, entro il 25 settembre, non siano ancora riusciti ad acquisire il pre-accordo sottoscritto con il soggetto formatore/sede d’esame.
In questo caso è comunque possibile presentare l’istanza entro il 25 settembre 2026, allegando sul portale VV.F. “Corpo Digitale – Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati” l’apposita dichiarazione sostitutiva prevista dal fac-simile disponibile sul portale.
Con tale dichiarazione il candidato si impegna a produrre il pre-accordo non appena sottoscritto e comunque in tempo utile per consentire la programmazione e lo svolgimento della valutazione.
Il pre-accordo potrà quindi essere acquisito successivamente dalla Direzione regionale competente nell’ambito dell’istruttoria.
Pertanto, la mancata disponibilità del pre-accordo al momento della presentazione dell’istanza, se accompagnata dalla prevista dichiarazione, non costituisce di per sé motivo per interrompere o non avviare l’istruttoria. Resta ferma, ai fini della procedura, la data di trasmissione dell’istanza attraverso il portale.
In sintesi
Invitiamo pertanto gli associati interessati a non rinviare la presentazione dell’istanza oltre il 25 settembre 2026. Qualora il solo elemento mancante sia il pre-accordo con il soggetto formatore/sede d’esame, sarà possibile presentare comunque l’istanza entro il termine, utilizzando la dichiarazione prevista dal Ministero.
Con successiva circolare saranno fornite ulteriori indicazioni per l’applicazione uniforme delle nuove disposizioni.
Per informazioni: i.chechi@cna-gr.it


