Con la Circolare n.13 del 3 aprile 2020 l’Inail fornisce chiarimenti in merito alla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro. In particolare, viene ribadito che, in forza della norma di cui all’articolo 42, secondo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail.
Pertanto, il contagio da Covid 19 avvenuto durante il lavoro è riconosciuto come infortunio. La tutela concerne innanzi tutto gli operatori sanitari esposti ad un elevato rischio di contagio tale da diventare specifico. Per tali soggetti opera la presunzione semplice di origine professionale. Si assimilano a tale categoria i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, i banconisti il personale operante all’interno dei nosocomi con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, di trasporto infermi ed altre categorie. Sono da includere anche i lavoratori dipendenti e assimilati, nonché i lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale.
In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.
In particolare per le fattispecie in cui non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, il certificato dovrà indicare le cause e circostanze, la natura della lesione ed il rapporto con le cause denunciate .
Viene altresì stabilito che, nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all’Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.
Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.
Si rappresenta l’importanza di acquisire la certificazione dell’avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all’altro requisito dell’occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell’invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail.
Inoltre, i datori di lavoro pubblico o privato assicurati all’Inail, debbono continuare ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.
Le prestazioni inail sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
Per informazioni: g.cini@cna-gr.it


