Sono state apportate diverse modifiche alle sanzioni previste nel Testo unico ambientale per combattere l’abbandono, la combustione incontrollata e la non corretta gestione dei rifiuti.

Imprese non iscritte all’Albo gestori ambientali

Alle imprese iscritte all’Albo gestori ambientali che commettano violazioni riguardanti la gestione dei rifiuti si applica, oltre alle sanzioni previste dal Decreto legislativo,152/06, la sospensione dall’Albo autotrasportatori conto terzi per un periodo compreso tra 15 giorni e 2 mesi. In caso di reiterazione delle violazioni o di recidiva ai sensi del codice penale si applica la cancellazione dal suddetto Albo autotrasportatori, con divieto di reiscrizione prima di due anni.

Abbandono di rifiuti 

Mantenuto l’art. 255 Tua previsto dal Dl 116/2025 “Abbandono di rifiuti non pericolosi come contravvenzione (ammenda 1.500–18.000 euro); se l’abbandono avviene con veicolo si applica la sospensione patente da 4 a 6 mesi (il Dl 116/2025 prevedeva la sospensione da 1 a 4 mesi).

Confermato il comma 1.1 (titolari d’impresa/responsabili di enti che abbandonano rifiuti): arresto 6–24 mesi o ammenda 3.000–27.000 euro.

È stato aggiunto il comma 1.2: per l’abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta lungo le strade (in violazione delle disposizioni locali) è definita la sanzione 1.000–3.000 euro e, se con veicolo, si applica il fermo di 1 mese ex art. 214 CdS.

Confermate le sanzioni per piccolissimi rifiuti/prodotti da fumo (80–320 euro) e il comma 1-ter con l’accertamento tramite videosorveglianza.

Confermato abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (reclusione 6 mesi–5 anni, che sale a 9 mesi–5 anni e 6 mesi per titolari d’impresa/enti; sospensione patente 2–6 mesi se con veicolo).

Confermato abbandono di rifiuti pericolosi (reclusione 1–5 anni; 1 anno e 6 mesi–6 anni nelle ipotesi aggravate, che sale a 2 anni e 6 mesi–6 anni e 6 mesi per titolari d’impresa/enti).

Gestione dei rifiuti non autorizzata 

Svolgimento di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio    ed intermediazione di rifiuti in assenza di titoli: arresto 3–12 mesi o ammenda 2.600–26.000 euro; reclusione 1–5 anni se riguarda rifiuti pericolosi.

In caso di aggravanti (pericolo per vita/salute/ambiente o in siti contaminati): reclusione 1–5 anni; sale a 2–6 anni e 6 mesi se riguarda rifiuti pericolosi.

Sospensione patente 3–9 mesi quando le violazioni sono commesse con veicolo; confisca del mezzo (salvo appartenga a terzo estraneo al reato).

Discarica non autorizzata: reclusione 1–5 anni; 1 anno e 6 mesi–5 anni e 6 mesi se destinata (anche in parte) a rifiuti pericolosi; in caso di aggravanti (pericolo per vita/salute/ambiente o in siti contaminati): reclusione 2–6 anni; 2 anni e 6 mesi–7 anni se destinata (anche in parte) a rifiuti pericolosi; confisca dell’area (salva estraneità del proprietario al reato; restano obblighi di bonifica/ripristino).

Per inosservanza prescrizioni con titoli abilitativi: ammenda 6.000–52.000 euro o arresto fino a 3 anni.

Miscelazione illecita di rifiuti pericolosi (arresto 6–24 mesi o ammenda 2.600–26.000 euro).

Registri e formulari

Confermato l’aumento della sanzione per le violazioni del registro di carico /scarico dei rifiuti (4.000–20.000 euro).

Introdotta la sospensione della patente: 1–4 mesi se non pericolosi, 2–8 mesi se pericolosi, e sospensione dall’Albo gestori ambientali  (2–6 mesi se si tratta di trasporto rifiuti non pericolosi / 4–12 mesi per trasporto rifiuti pericolosi).

Per il trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR (o documenti sostitutivi): reclusione 1–3 anni; previsto comma 4bis anche la confisca del mezzo in caso di condanna o patteggiamento.

Sedizioni illegali

Cambio da “Traffico illecito di rifiuti” a “Spedizione illegale di rifiuti” e diventa delitto: per spedizione illegale è prevista la reclusione da 1 a 5 anni (pena aumentata se si tratta di rifiuti pericolosi).

Inseriti aggravante dell’attività d’impresa e delitti colposi: pene diminuite da 1/3 a 2/3). In sede di conversione sono stati soppressi il secondo e terzo periodo dell’art.259-bis, comma 1 (non si introduce quindi una confisca automatica aggiuntiva tramite tale comma).

Gestione Raee

Nel caso di ritiro di apparecchiature usate “uno contro uno” o “uno contro zero”, al momento della consegna a domicilio dell’apparecchiatura acquistata dal consumatore, i rivenditori che ritirano l’apparecchio sostituito possono ritirare anche tutti gli altri Raee provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza che il consumatore sia obbligato ad acquistare un prodotto equivalente.

I distributori possono effettuare il deposito dei Raee raccolti sia presso i propri punti vendita sia presso altri luoghi: in entrambi i casi, questi luoghi devono essere comunicati al Centro di coordinamento Raee (Cdc Raee); per la loro mancata comunicazione si applica una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 euro.

In caso di mancata comunicazione al Cdc Raee da parte dei distributori dei quantitativi di Raee da loro ricevuti si applica una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 euro; questi importi sono ridotti alla metà in caso di comunicazione inesatta o incompleta.

In base all’art.11 comma 8 del Decreto legislativo 49/2014, si ritiene che tali disposizioni così modificate si applichino anche agli installatori e centri di assistenza che ritirano Raee.

Responsabilità delle imprese e ampliamento delle misure interdittive  

Il decreto amplia la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal Decreto legislativo 231/2001, estendendola a ulteriori reati ambientali e introducendo nuove sanzioni interdittive.

Le imprese condannate potranno essere soggette a decadenza o sospensione di autorizzazioni e concessioni, nonché al divieto di stipulare contratti pubblici.

Sono previste aggravanti per i reati commessi nell’ambito di un’attività imprenditoriale e la punibilità a titolo di colpa per specifiche violazioni ambientali.

 

Inoltre, per rafforzare l’efficacia delle indagini, il decreto estende l’ambito di applicazione dell’arresto in flagranza differita e delle operazioni sotto copertura ai principali reati ambientali.

Viene ance ampliato l’elenco dei reati per i quali è possibile disporre la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria dei beni aziendali, già prevista dal codice antimafia.

La competenza per la proposta di applicazione è estesa anche al procuratore della Repubblica nel cui circondario risiede il soggetto indagato.

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