A seguito dell’approvazione della Legge di bilancio del 2025 sono state introdotte alcune novità per le imprese. Ecco quali:
Riduzione contributiva per artigiani e commercianti
Per coloro che si iscrivono per la prima volta nell’anno 2025 a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti, che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario, possono richiedere una riduzione contributiva del 50%. Tale riduzione è riconosciuta per un periodo massimo di 36 mesi anche non continuativi. Può essere richiesta, inoltre, per i collaboratori familiari e per i soci lavoratori di società, purché l’iscrizione alla gestione artigiani o commercianti avvenga nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2025.
La richiesta avverrà in maniera telematica. Attualmente non sono ancora note le modalità operative e i requisiti dei soggetti interessati.
Pec amministratori di società
È stato esteso l’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, indipendentemente dalla natura giuridica. L’obbligo è momentaneamente sospeso in attesa delle indicazioni che perverranno dal Ministero e dalle Camere di Commercio.
Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni
È stata messa a regime la rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e no, e dei terreni edificabili con destinazione agricola, posseduti dal primo gennaio di ogni anno. L’imposta sostitutiva da versare viene fissata nella misura del 18%. Entro il 30 novembre si dovrà procedere, dunque: al versamento dell’imposta sostitutiva oppure al pagamento della prima rata delle tre, laddove si scelga il versamento rateale; alla redazione e giuramento della perizia. Rimangono valide tutte le indicazioni e i documenti di prassi precedentemente emanati, essendo questa una misura riproposta dal 2001 in poi quasi tutti gli anni.
Assegnazione agevolata beni ai soci
Vengono riaperti i termini sia per l’assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili e beni mobili registrati non strumentali, sia per la trasformazione in società semplici di società commerciali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni in questione. L’operazione dovrà aver luogo entro il 30 settembre 2025.
L’imposta sostitutiva è prevista nella misura del 8%, o 10.50 % per le società di comodo, nonché l’aliquota del 13% sulle riserve in sospensione di imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà avvenire entro il 30 settembre per il 60%, mentre la restante parte entro il 30 novembre 2025. Rimangono valide tutte le precedenti interpretazioni della norma.
Estromissione dei beni delle imprese individuali
Riaperti i termini anche per l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale per l’imprenditore individuale. Anche in questo caso l’imposta sostitutiva rimane fissata al 8%. L’imposta sostitutiva dovrà essere versata per il 60% entro il 30 novembre 2025, mentre la restante parte entro il 30 giugno 2026. L’opzione di estromissione deve avvenire entro il 31 maggio 2025. Rimangono valide tutte le precedenti interpretazioni della norma.
Registratori telematici e pagamenti elettronici
La misura, in vigore dal primo gennaio 2026, prevede la completa integrazione tra memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate, con il processo di pagamento elettronico. La norma si pone l’obiettivo di far emergere immediatamente l’eventuale incoerenza tra l’ammontare degli scontrini emessi e il totale degli incassi elettronici registrati quotidianamente. Dovranno essere quindi modificate le procedure attraverso le quali raggiungere l’interazione e l’integrazione tra i registratori telematici e i dispositivi per l’accettazione dei pagamenti elettronici, in modo che il registratore telematico, oltre che la registrazione, memorizzazione e trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, provveda anche alla memorizzazione delle informazioni minime delle transazioni elettroniche, e trasmetta l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente, indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Misure in materia di tracciabilità delle spese
Per i dipendenti viene modificato il regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese sostenute nel corso di trasferte per vitto e alloggio, nonché spese di viaggio e trasporto effettuate tramite taxi o Ncc. Tali spese dal 2025 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente solo se i pagamenti sono stati eseguiti con strumenti tracciabili.
Per i lavoratori autonomi le spese per vitto e alloggio, trasporto e viaggio effettuati mediante taxi o Ncc, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti, ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con strumenti tracciabili. Il medesimo obbligo di tracciabilità è previsto anche per la deduzione dal reddito di impresa delle spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese viaggio e trasporto effettuate mediante tax e Ncc, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi. La modifica ha effetto sull’art. 95 del Tuir. Anche le spese di rappresentanza, con modifica all’art. 108 comma 2 del Tuir, sono deducibili se effettuate con strumenti tracciabili. Ai fini Irap, le spese sopra descritte sono deducibili solo se effettuate in maniera tracciabile, uniformando così il trattamento.
Aliquota ridotta Ires per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati
È prevista la riduzione dell’aliquota Ires dal 24 al 20% per le imprese che: accantonano ad apposita riserva almeno l’80% degli utili dell’esercizio in corso dal 31 dicembre 2024; dispongano di destinare almeno il 30% dei suddetti utili accantonati, e comunque non inferiori al 24% degli utili dell’esercizio in corso dal 31 dicembre 2023, a investimenti in beni strumentali nuovi, ossia beni materiali e immateriali 4.0 nonché beni oggetto del credito di imposta 5.0; rispettino determinate condizioni in termini occupazionali.
La norma per essere operativa dovrà attendere apposito decreto ministeriale che disciplinerà tutte le disposizioni attuative.