Alla luce dei vari decreti che si sono susseguiti nel corso dell’ultimo anno, riepiloghiamo, di seguito, i vari casi di esenzione Imu per gli immobili strumentali per natura o destinazione.
Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività (esenzione anni 2021 –2022 – rif. normativo decreto Agosto –DL 104/2020 –art. 78 c. 3.
Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali, e stabilimenti termali.
Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (Rif. normativo L. di Bilancio 2021 –L. 178/2020 –commi da 599 a 601).
Immobili posseduti dai soggetti passivi in possesso dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 Decreto Sostegni:
- soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- non devono aver cessato l’attività al 23/3/2021, e non devono aver attivato la partita IVA dopo tale data;
- non devono aver superato nel 2019 la soglia di 10 milioni di euro di ricavi o compensi;
- devono aver subito nel 2020 un calo del fatturato e dei corrispettivi almeno del 30 % rispetto all’ ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito all’anno 2019 (oppure devono aver aperto p. IVA dopo il 31/12/2018 ).
L’agevolazione spetta solo per gli immobili nei quali i soggetti passivi sono anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (rif. normativo Decreto Sostegni –DL 41/2021 –art. 6-sexies, convertito con L. 69/2021).


