Il Decreto legislativo “Aiuti quater” estende i crediti d’imposta di energia e gas anche per il mese di dicembre, prevedendo la proroga fino al 30 giugno 2023 il termine ultimo per la compensazione dei crediti del terzo e del quarto trimestre dell’anno corrente.

La normativa, relativa ai crediti d’imposta dell’articolo uno del Decreto legislativo 144 del 2022, in merito ai primi quattro commi, dispone che i crediti siano riconosciuti anche per la spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Vengono dunque riconosciuti:

– alle imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata anche nel mese di dicembre 2022;

– alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata anche nel mese di dicembre 2022;

– alle imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato anche nel mese di dicembre 2022;

– alle imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato anche nel mese di dicembre 2022.

Il decreto legislativo prevede inoltre che i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022, ai mesi di ottobre e novembre 2022, nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022, siano cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”, ferme restando le regole già individuate con riferimento ai precedenti crediti.

I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

 

Per ulteriori dettagli sull’accessibilità alla misura è possibile contattare il proprio consulente fiscale.

 

 

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