Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 porta importanti novità per la formazione e sicurezza sul lavoro, unificando e sostituendo tutte le precedenti normative. Ha introdotto, infatti, novità riguardanti non solo i contenuti, le modalità formative e i soggetti formatori, ma anche le tempistiche e gli obblighi specifici per le diverse figure aziendali coinvolte: lavoratori, preposti e dirigenti; datori di lavoro/Rspp/Aspp; coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori; ambienti sospetti d’inquinamento o confinati; nuove attrezzature, come raccogli frutta, caricatore movimentazione materiali, carroponte, e attrezzature di lavoro (Ple, gru per autocarro, gru a torre, gru mobili, escavatori, carrelli).

I corsi dovranno essere tutti oggetto di progettazione ed erogati secondo modalità più rigorose e il datore di lavoro deve verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, verifica che è obbligatoria per tutti i corsi di formazione e deve essere svolta a una certa distanza di tempo.

Le principali novità

Lavoratori:

  • la formazione sulla sicurezza deve essere completata prima dell’inizio delle attività lavorative (non è più ammesso, nemmeno temporaneamente, l’impiego di lavoratori non ancora formati, neppure per i primi 60 giorni);
  • il datore di lavoro ha la piena responsabilità nel garantire che la formazione sia completata prima dell’assegnazione alla mansione;
  • formazione generale di quattro ore;
  • formazione specifica di quattro, otto e dodici ore in base al rischio (basso, medio, alto);
  • aggiornamento di sei ore ogni cinque anni.

Preposti:

  • accesso: solo dopo aver completato la formazione (generale e specifica) per lavoratori;
  • prima formazione di dodici ore;
  • aggiornamento di sei ore ogni due anni;
  • scadenza transitoria: per chi ha frequentato il corso o l’ultimo aggiornamento più di due anni prima dell’entrata in vigore (prima del 24 maggio 2023) l’aggiornamento deve essere completato entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (24/05/2026).

Chi invece lo ha svolto dopo il 24 maggio 2023 deve frequentare l’aggiornamento entro due anni dalla data dell’attestato.

Datori di Lavoro (che non svolgono compiti di Rspp):

  • prima formazione di sedici ore, con un modulo aggiuntivo di sei ore per i cantieri;
  • Aggiornamento di sei ore ogni cinque anni;
  • scadenza transitoria: il corso è obbligatorio e deve essere svolto entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (24/05/2027).

Datori di Lavoro (che svolgono compiti di Rspp):

  • aggiornamento di otto ore ogni cinque anni.

Addetti ad attività in ambienti confinati:

  • prima formazione di 12 ore;
  • aggiornamento di 4 ore ogni cinque anni;
  • scadenza transitoria: i corsi devono essere conclusi entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (24/05/2026), se non già conformi.

Operatori addetti alla conduzione di specifiche attrezzature:

  • nuove attrezzature con formazione definita: macchine agricole raccogli frutta (Crf), caricatori per la movimentazione di materiali (Cmm), carriponte;
  • escavatore (anche miniescavatore) viene introdotto l’obbligo di abilitazione anche per i conducenti di miniescavatori di dieci ore (è stato eliminato la soglia di massa operativa del precedente Accordo -6.000 kg);
  • aggiornamento di quattro ore ogni cinque anni;
  • scadenza transitoria: i corsi per le nuove tipologie di attrezzature devono essere frequentati entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (24/05/2026), se non già conformi.

Attestati e aggiornamenti: cosa succede se scadono:

  • se l’aggiornamento manca da meno di dieci anni, il credito resta valido e si può riprendere la funzione dopo l’aggiornamento; oltre i dieci anni, bisogna rifare il corso abilitante;

Periodo transitorio

  • fino al 23 maggio 2026 è ancora possibile frequentare corsi secondo le vecchie regole;
  • per i corsi di formazione disciplinati per la prima volta (spazi confinati e nuove attrezzature): i corsi effettuati prima del 24/5/2025 restano validi se i contenuti sono conformi ai nuovi programmi (anche se le ore frequentate erano inferiori);
  • i datori di lavoro che non svolgono il ruolo di Rspp (ad esempio chi ha incaricato un Rspp esterno) sono tenuti a frequentare il modulo base Datori da sedici ore (più sei se cantieri) entro il 23 maggio 2027.

Codici Ateco: cambia la classificazione

Anche se il nuovo accordo fa riferimento ai codici Ateco 2007, dal 1° aprile sono in vigore i codici Ateco 2025, per cui si invita a fare riferimento alla tabella di raccordo Istat per garantire la corretta classificazione.

Nel ricordare la previsione relativa ad un generale periodo transitorio (in particolare, per la formazione del datore di lavoro e del preposto) e quella inerente al riconoscimento dei crediti pregressi per tutte le figure, qualche consiglio pratico come prepararsi per affrontare questa transizione in modo efficace:

  • verificare la validità e la scadenza dei propri attestati di formazione e aggiornamento;
  • scegliere con attenzione il proprio ente di formazione, assicurandosi che sia in grado di garantire la conformità alle nuove regole;
  • completare i corsi già in programma entro il periodo transitorio per evitare interruzioni.

 

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a r.santini@cna-gr.it o chiamare il numero 0564 471217.

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