Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 122/2021 fino al 31 dicembre 2021, per tutta la durata dello stato di emergenza, chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 a partire dall’11 settembre.
E’ dunque interessato all’obbligo di green pass anche il personale di aziende che per ragioni di servizio o lavoro hanno accesso a tali strutture (es. attività di servizio di mense scolastiche, pulizie e manutenzioni, ecc.), oltre ai genitori.
L’obbligo di certificazione verde non si applica:
- ai bambini, agli alunni e agli studenti, ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, mentre vi rientrano coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Le verifiche sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni citate.
Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica, oltre che dai predetti soggetti, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
In merito alle modalità di verifica, il nuovo decreto fa rinvio al DPCM 17/6/2021, che è stato modificato proprio in ragione di queste novità.
Inoltre, viene affermato che i soggetti preposti effettuano la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e possono raccogliere i dati strettamente necessari nel rispetto della normativa privacy.
Per quanto riguarda le strutture di formazione superiore, dal 11 settembre 2021, oltre al personale del sistema nazionale universitario, nonché agli studenti universitari per i quali il green pass era già richiesto dal 1° settembre dall’art. 9-ter, il nuovo decreto allarga l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid.19 per chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
L’obbligo di certificazione verde non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Le verifiche sono effettuate dai responsabili delle istituzioni prima citate secondo modalità a campione. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica, oltre che dai
predetti soggetti, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Con riferimento alle strutture residenziali, socio sanitarie e socio assistenziali, la norma prevede un’estensione dell’obbligo vaccinale (analogamente a quanto previsto dal DL n. 44/2021 ora modificato dall’articolo in esame per “l’ambito sanitario”).
L’obbligo è previsto per “tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture” residenziali, socio sanitarie e socio assistenziali. Pertanto, risulterebbero coinvolti tutti i lavoratori che prestino il proprio servizio, anche come esterni, in tali strutture indipendentemente dall’attività prestata (es. servizi di pulizie, di mensa, di manutenzione ecc.).
Si evidenzia che al momento non si ravvisa un’estensione diretta dell’obbligo ai predetti settori di attività, ma indirettamente ai soli lavoratori che sono impegnati nelle prestazioni di servizi/opere all’interno delle strutture residenziali socio sanitarie e socio assistenziali.
In merito al rispetto dell’obbligo, che anche in questo caso coinvolge per la prima volta anche i datori di lavoro, oltre ai responsabili delle strutture, per i controlli il decreto effettua rinvio a un decreto (DPCM) ancora da definire.