Dal primo luglio 2021 cambiano le regole di territorialità Iva per la vendita a distanza di beni e prestazioni di servizi verso soggetti privati. Anche l’Italia, infatti, accoglie le semplificazioni previste dalla normativa europea per le vendite a distanza dei beni e servizi verso consumatori finali. La normativa prevede che:
- Il cedente italiano non è stabilito anche in un altro Stato Ue;
- L’ammontare complessivo delle vendite, al netto dell’Iva, non deve aver superato il limite di 10mila euro nell’anno in corso o nell’anno precedente;
Qualora tale limite sia stato superato, le vendite a distanza intracomunitarie diventano territorialmente rilevanti nello Stato Ue del committente o cessionario privato. Per tali operazioni il cedente italiano potrà adottare uno dei due comportamenti: apertura di una posizione Iva nello Stato Ue del cliente privato; adozione del regime Oss (one stop shop).
L’adozione di tale regime comporta per il cedente fornitore italiano di assolvere agli obblighi dell’Iva relativi alle vendite a distanza tramite l’unica identificazione nello Stato di stabilimento del fornitore. La registrazione al regime Oss consente di dichiarare e versare l’Iva per ciascuno stato membro dell’Unione Europea. L’adozione di questo regime è vincolante per un triennio. Per informazioni è possibile chiedere ai nostri uffici inviando una email a: c.cesarini@cna-gr.it.


