Per far fronte all’emergenza Covid-19, il decreto “Rilancio” ha previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che hanno subito un calo del fatturato o dei compensi (articolo 25, Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34). Non tutti però possono beneficare del contributo: hanno diritto, infatti, i soggetti che nel periodo d’imposta 2019 hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e il contributo sarà riconosciuto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativo al mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Nessuna condizione è richiesta per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. In questi casi, il contributo spetterà anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.  La stessa previsione è applicabile ai soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell’insorgere dello stato di emergenza causata dal Covid-19.

Non sono ammessi a beneficiare del contributo a fondo perduto:

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  • enti pubblici;
  • intermediari finanziari e società partecipate;
  • contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dal precedente decreto “Cura Italia”. Nello specifico, sono esclusi i professionisti iscritti alla gestione separata INPS destinatari del contributo di 600 euro e i lavoratori dello spettacolo (artt. 27 e 38, DL 18/2020);
  • lavoratori dipendenti e liberi professionisti ordinistici.

L’importo del contributo a fondo perduto sarà parametrato al calo del fatturato o dei corrispettivi. Nello specifico, il calcolo avviene applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, differenziata in funzione dei seguenti scaglioni:

  • 20% per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro;
  • 15% per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti che nel 2019 avevano ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto sarà riconosciuto, comunque, a chi ne avrà diritto, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2 mila euro per le persone giuridiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

La concessione del contributo, così come l’attività di controllo e di recupero delle somme indebitamente percepite, spetta all’Agenzia delle entrate.

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’ stanza all’Agenzia delle entrata. L’istanza può essere presentata direttamente dal soggetto interessato o tramite un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale o al servizio di fatturazione elettronica,entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento utile alla fruizione del contributo a fondo perduto saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

In caso di contributi indebitamente percepiti, l’Agenzia procederà al recupero delle somme con spettanti con applicazioni di sanzioni che vanno dal 100 al 200 percento delle somme in tutto o in parte non spettanti ed interessi.

 

 

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