L’art. 7 del decreto Crescita (il dl 34/2019), prevede un’agevolazione in termini di imposta di registro ipotecaria e catastale, da applicarsi in misura fissa, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliari,
a condizione che nei 10 anni successivi all’acquisto le imprese provvedano: alla demolizione, ricostruzione e successiva rivendita degli stessi immobili (anche con variazioni volumetriche) purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato, all’effettuazione di interventi edilizi così come previsto dall’art. 3 c. 1 lett. B) C) e D) del DPR 380/2001, ovvero interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con successiva alienazione degli stessi immobili, anche se suddivisi in più unità immobiliari, purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.

La ricostruzione, manutenzione o ristrutturazione deve essere effettuata con rispetto alla normativa antisismica e gli immobili “costruiti” o “ristrutturati” dovranno avere classe energetica A o B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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